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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202505976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto in seguito al riesame cautelare ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, ritenuta virtualmente soccombente, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso dell'importo del contributo unificato.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan aveva rigettato la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il visto è stato rilasciato in sede di riesame cautelare, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione rilascia il titolo richiesto in sede di riesame cautelare, realizzando integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal rilascio del provvedimento richiesto dopo l'impugnazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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