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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento -previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a: - a) del provvedimento esecutivo di ottemperanza e ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria protocollo n. 0037881/2025 del 12/11/2025, notificato alla sig.ra Anna Esposito in data 24/11/2025, emesso dal Comune di Agropoli; b) nonché ed in via consequenziale di tutti gli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202600250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di esecutivo di ottemperanza e ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, adottato a seguito di un precedente ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. n. 0037881/2025 del 12 novembre 2025, deducendo l'illegittimità della sanzione pecuniaria collegata a opere pertinenziali e accessorie realizzate senza titolo presso la propria abitazione, tra cui pavimentazione esterna, muretto divisorio, vano doccia all'aperto, piano cucina con forno e tettoia. Ha sostenuto che le opere non avessero determinato superficie utile e che, dopo l'originario ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001, fosse stata presentata una SCIA in sanatoria. Il Comune aveva poi ritenuto le opere conformi, ma tale provvedimento era stato annullato dal TAR con sentenza n. 2303/2024 per la mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e violazione delle regole partecipative, lamentando che il Comune avesse omesso di considerare l'accertamento di compatibilità paesaggistica reg. gen. n. 66/2025, pubblicato il 1° ottobre 2025. Ha inoltre sostenuto che la sanzione fosse priva dei presupposti, perché fondata su un ordine di demolizione ormai superato dagli sviluppi del procedimento di sanatoria; che fosse stato assegnato un termine inferiore a trenta giorni per il ripristino; e che il Comune avesse esercitato l'autotutela sulla SCIA senza indicare né la violazione di legge né uno specifico interesse pubblico, in violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente fondato. Dalla precedente sentenza del TAR risultava che la regolarizzazione delle opere richiedeva la preventiva acquisizione del nulla osta paesaggistico previsto dall'art. 167 d.lgs. 42/2004. Gli atti di causa hanno tuttavia dimostrato che la ricorrente aveva successivamente ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica reg. gen. n. 66/2025, pubblicato all'albo pretorio il 1° ottobre 2025, con definizione del procedimento sanzionatorio collegato all'ordine di demolizione. Il provvedimento impugnato ha omesso del tutto tale antecedente provvedimentale, assumendo erroneamente che la sanzione costituisse il semplice prosieguo dell'originaria ordinanza di demolizione. Il Collegio ha quindi ravvisato un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, annullando il provvedimento comunale prot. n. 0037881/2025 del 12 novembre 2025. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e dell'andamento del processo.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione costituisce la base dell'ordine di demolizione e del procedimento sanzionatorio edilizio richiamato nella controversia; il giudice ha ritenuto illegittima la sanzione adottata senza considerare l'intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti della sanzione edilizia e alla necessità di un corretto sviluppo del procedimento conseguente all'ordine di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della sanzione amministrativa pecuniaria contestata.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Il TAR ha rilevato che, ai fini della regolarizzazione postuma degli abusi, era necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta paesaggistico; l'intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica è stato poi omesso dal provvedimento sanzionatorio impugnato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'esercizio dell'autotutela sulla SCIA senza indicazione della violazione di legge e dello specifico interesse pubblico; la sentenza ha deciso il ricorso sulla base del difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • È illegittimo il provvedimento sanzionatorio edilizio che ometta di considerare un successivo provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica rilevante per la definizione del procedimento relativo alle opere abusive.
  • L'amministrazione, nell'adottare una sanzione edilizia collegata a un precedente ordine di demolizione, deve ricostruire e valutare tutti gli antecedenti provvedimentali rilevanti, inclusi gli atti sopravvenuti di regolarizzazione o compatibilità paesaggistica.
  • L'omessa considerazione di un provvedimento paesaggistico sopravvenuto, tale da incidere sul procedimento sanzionatorio, integra difetto di istruttoria e di motivazione e comporta l'annullamento dell'atto sanzionatorio.
  • La definizione del procedimento sanzionatorio edilizio non può essere motivata assumendo erroneamente che la sanzione costituisca il mero seguito di un ordine di demolizione, quando nel frattempo siano intervenuti ulteriori provvedimenti amministrativi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoria

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