Sentenza n. 77/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della nota, di ignoti estremi, notificata a mezzo PEC alla ricorrente in data 4.11.2020, a firma del Dirigente del Servizio “Urbanistica ed Edilizia” del Settore IV “Urbanistica e Servizi” del Comune di Vasto, avente ad oggetto “Valutazione del valore venale di un immobile non residenziale, ubicato in via Circonvallazione Istoniense - 66054 VASTO (CH), (in catasto al fog. 30 map. 5266 sub 5), al fine dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 – Notifica del valore stimato dall'Agenzia del Territorio di Chieti - Ditta GRUPPO MUCCI SRL”; - della determinazione del dirigente del Servizio “Urbanistica ed Edilizia” del Settore IV “Urbanistica e Servizi” del Comune di Vasto dell'11.12.2020, n. 941, recante “Applicazione della sanzione di cui all'art. 34, comma 2, del dpr 380/2001 per opere realizzate in parziale difformità dal progetto approvato. Ditta: Gruppo Mucci Srl”, trasmessa a mezzo PEC alla ricorrente in data 14.12.2020; - di tutti gli atti istruttori, preordinati, conseguenti e/o comunque connessi alla nota che precede, ivi compreso l'elaborato estimativo ad essa allegato, datato 28.9.2020, redatto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara, Ufficio Territoriale di Pescara, recante “Determinazione del valore venale di un immobile ad uso non residenziale, al fine dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 34 comma 2 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001. Comune di Vasto (CH) - via Circonvallazione Istoniense. Foglio 30 Particella 5266 sub. 5. Ditta: ‘Gruppo Mucci s.r.l.' con sede in Pollutri (CH)”; nonché per l'accertamento del diritto della S.r.l. Gruppo Mucci alla restituzione delle somme indebitamente versate al Comune di Vasto in data 17.12.2020, con conseguente condanna dell'Amministrazione al rimborso dell'importo incamerato, e per la rideterminazione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di stima del valore venale e determinazione comunale di applicazione della sanzione di 70.000 euro ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in parziale difformità dal progetto approvato
Esito
Favorevole al resistente (comune e autorità estimatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la quantificazione della sanzione edilizia, deducendo la violazione dell’art. 28 d.P.R. 495/1992, del regolamento comunale per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti e dell’Allegato A al regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irrazionalità. In particolare, ha sostenuto che il valore venale avrebbe dovuto essere calcolato considerando soltanto le porzioni realizzate a distanza inferiore a quella minima dalla sede stradale — piano terra adibito a bar-ristorante, tettoia o porticato e parte delle opere direttamente interessate dalla violazione — e non anche i 44 mq del piano interrato, destinati a dispensa, locale tecnico e disimpegno, poiché tali opere, essendo interrate, non avrebbero inciso sulla violazione delle distanze stradali. È stata inoltre proposta domanda di restituzione delle somme versate e di rideterminazione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il vincolo della fascia di rispetto stradale comporti un’inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche concrete dell’opera, dall’accertamento di specifici rischi per la circolazione e dall’impatto visivo del manufatto. Tale divieto opera anche per le opere interrate, poiché la fascia di rispetto è funzionale non solo alla sicurezza stradale, ma anche all’esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali e alla realizzazione di opere accessorie. Il Collegio ha inoltre rilevato che le precedenti note comunali non impugnate avevano già individuato il piano interrato tra le opere abusive. Ai fini dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, rileva quindi la consistenza complessiva delle opere abusive non demolibili senza pregiudizio per la parte conforme, comprendente anche la superficie interrata di 44 mq. La quantificazione della sanzione, qualificata come attività vincolata, è stata pertanto ritenuta correttamente effettuata sull’intera consistenza delle opere abusive. È stata respinta anche la domanda restitutoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la risalenza della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione deve essere quantificata considerando la consistenza delle opere eseguite in difformità che non possono essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; la relativa quantificazione è attività vincolata.
art. 28 d.P.R. 495/1992
La disciplina della fascia di rispetto stradale è stata invocata dalla ricorrente, ma il ricorso è stato respinto sulla base della natura assoluta del vincolo di inedificabilità.
Massime di principio
- Il vincolo relativo alla fascia di rispetto stradale comporta un’inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata, dalla necessità di accertare in concreto rischi per la circolazione e dall’impatto visivo del manufatto.
- Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto stradale si applica anche alle opere interrate, poiché la fascia è funzionale non solo alla sicurezza della circolazione, ma anche all’esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali e alla realizzazione di opere accessorie.
- Ai fini della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, la consistenza delle opere abusive comprende tutte le porzioni eseguite in difformità che non possono essere demolite senza pregiudizio per la parte conforme, comprese le superfici interrate.
- La quantificazione della sanzione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 costituisce attività vincolata e deve essere effettuata sulla base dell’integrale consistenza delle opere abusive individuate dall’amministrazione, quando non sia possibile procedere alla demolizione senza pregiudicare le opere conformi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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