Cassazione Penale, Sentenza n. 19986/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma in appello della condanna per il trasporto di circa 30 kg di marijuana (principio attivo 2405 g, pari a 96224 dosi medie). Il difensore ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al riconoscimento dell'aggravante dell"ingente quantità, sostenendo l"inidoneità della campionatura effettuata dal consulente del P.M. (solo 3 g prelevati da ciascuno dei 14 gruppi, 42 g complessivi) per la rilevazione del principio attivo e la non rappresentatività del campione; inoltre richiamava l"esclusione della medesima aggravante per un concorrente (Alfred Lcini). (2) vizio di motivazione nella valutazione comparativa tra circostanze generiche e aggravanti, deducendo la prevalenza delle prime per il ruolo secondario e l"atteggiamento processuale dell"imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la metodologia di campionamento adottata dal consulente del pubblico ministero (divisione in 14 gruppi in base alle etichette e prelievo di 3 g per gruppo), ritenendola priva di censure e idonea a sostenere l"accertamento del principio attivo e, conseguentemente, l"applicazione dell"aggravante dell"ingente quantità. Ha rilevato che la difesa non ha fornito elementi concreti per dimostrare la non rappresentatività del campione né ha eseguito approfondimenti tecnici prima di optare per il rito abbreviato. Ha inoltre escluso la rilevanza dell"esclusione dell"aggravante per il concorrente, perché non adeguatamente documentata e non dedotta in sede di merito. Sulla comparazione tra circostanze ha confermato l"equivalenza e negato la prevalenza delle generiche, valorizzando il mancato apporto collaborativo dell"imputato; il silenzio invocato per motivi di paura è risultato non provato e inconducente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La norma è richiamata per il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la responsabilità concorrente in relazione al fatto contestato.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Applicata per la configurazione del reato di traffico di sostanze stupefacenti in presenza di "ingente quantità"; il giudice ha ritenuto che il dato analitico, se ottenuto con protocollo di campionamento ritenuto valido, sia idoneo a fondare l"aggravante.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990, comma 2
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che le generiche non prevalgano sull"aggravante alla luce della mancata collaborazione e dell"equivalenza valutata dal giudice.
Massime di principio
- Un protocollo di campionamento fondato su criteri obiettivi (es. suddivisione in gruppi in base a etichette) può essere ritenuto valido anche se il campione assoluto è piccolo: la difesa deve fornire elementi tecnici concreti per dimostrare la non rappresentatività.
- La mera asserzione della piccola quantità campionata o della possibile variabilità dello stupefacente, senza dati tecnici o perizie a supporto, è generalmente insufficiente a scalfire le conclusioni del consulente del P.M.
- L"opzione per il rito abbreviato limita le possibilità difensive di acquisire ulteriori approfondimenti tecnici: se la difesa intende contestare aspetti peritali importanti deve attivarne l"acquisizione prima di scegliere il rito che restringe il contraddittorio.
- La diversità di trattamento tra coimputati (es. esclusione dell"aggravante per un concorrente) non incide automaticamente sul giudizio altrui se non è documentata e motivata compiutamente alle parti e al giudice.
- Nella comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, l"assenza di collaborazione effettiva dell"imputato può consentire al giudice di non riconoscere la prevalenza delle generiche; dichiarazioni generiche di "paura" senza prova non suffragano una diversa valutazione.
- Per contestare efficacemente un accertamento tecnico è necessario indicare nel dettaglio le ragioni di inadeguatezza del metodo e proporre elementi probatori contrari (contraperizia, analisi supplementari, dati di variabilità), non semplici rilievi aprioristici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →