Cassazione Penale, Sentenza n. 38543/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati (capo A: art. 74 d.P.R. 309/1990; capo B: artt. 110, 112, 81 cp. pen., 73 d.P.R. 309/1990) accertati tra marzo e settembre 1992. Il motivo unico dedotto è violazione dell'art. 175, ottavo comma, c.p.p.: secondo il ricorrente la Corte d'appello, pur computando correttamente i termini massimi di prescrizione (anni 30 e anni 22 e mesi 6), ha omesso di applicare la "sterilizzazione" del decorso del termine prescrizionale prevista dall'art. 175 (previgente) per il periodo intercorrente tra la notifica dell'estratto contumaciale (11.3.2004) e la comunicazione dell'ordinanza di rimessione in termini (13.7.2024), periodo che non deve essere computato ai fini della prescrizione; il calcolo corretto mostrerebbe un tempo complessivo trascorso inferiore ai termini di prescrizione e, dunque, l'errore di diritto della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia omesso di applicare la disposizione che sterilizza il decorso del termine prescrizionale (art. 175, comma 8, previgente) in caso di restituzione in termini concessa per sentenza contumaciale pronunciata anteriormente alla novella del 2014 e ricadente nella disciplina transitoria. La Corte ha confermato che, contando come sterilizzato il periodo tra 11.3.2004 e 13.7.2024, alla data della decisione d'appello risultavano decorsi anni undici, mesi otto e giorni venticinque, dunque ben inferiori ai termini di prescrizione individuati; ha inoltre respinto le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla difesa e il rilievo sulla incompatibilità del magistrato proponente il ricorso. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Individua il reato di cui al capo A (illecito in materia di stupefacenti); citato per definire il titolo di reato contestato, non rilevante direttamente ai fini prescrizionali diversi dai termini applicabili.
artt. 110, 112, 81 cod. pen.; art. 73 commi 1 e 6 d.P.R. n. 309/90
Norme che qualificano le aggravanti/concorsi e la fattispecie relativa al capo B; servono a determinare il termine massimo di prescrizione (qui correttamente individuato dalla Corte d'appello).
art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente)
"Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica." "Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione."
Secondo la Corte, il periodo intercorrente tra la notifica dell'estratto contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine non si computa ai fini della prescrizione (sterilizzazione). La disciplina previgente si applica per i casi con sentenza di primo grado pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014, in virtù della normativa transitoria.
art. 172 cod. proc. pen. (commi 2 e 8)
Riferito dalla Corte d'appello nel ricorso, ma la Corte di cassazione ha ritenuto l'omissione di considerarlo rispetto all'applicazione dell'art. 175. In sostanza, la questione centrale è disciplinata da art. 175 previgente nelle situazioni di restituzione per sentenze contumaciali anteriori alla riforma.
legge 28 aprile 2014, n. 67 e art. 15-bis introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118
La legge 67/2014 ha modificato il regime della contumacia; tuttavia la disciplina transitoria (art. 15-bis) stabilisce che per i procedimenti in cui la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della novella si applica la previgente disciplina: pertanto l'art. 175 previgente continua a trovare applicazione nei casi come quello in esame.
artt. 3, 27, 111 Cost.
Richiamati dalla difesa per una questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 comma 8 (con riguardo a ragionevolezza e ragionevole durata del processo). La Corte ha ritenuto tali questioni manifestamente infondate, confermando la legittimità costituzionale della sterilizzazione del periodo ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Se è concessa la restituzione nel termine a un imputato dichiarato contumace prima della riforma del 2014, il periodo tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concede la restituzione non si computa ai fini della prescrizione (sterilizzazione).
- Quando la sentenza di primo grado è precedente all'entrata in vigore della legge 67/2014, si applica la disciplina previgente (art. 175 previgente) per effetto delle norme transitorie; dunque non può essere automaticamente esclusa l'operatività della sterilizzazione prescrizionale.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare con precisione le date rilevanti (data di accertamento del fatto, notifiche degli atti, comunicazione dell'ordinanza di rimessione) e sottrarre i periodi sterilizzati: un conteggio errato o l'omissione della sterilizzazione può determinare l'annullamento della decisione.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative alla sterilizzazione del periodo di prescrizione ex art. 175 comma 8 sono, secondo la giurisprudenza consolidata, generalmente ritenute manifestamente infondate; l'istituto è visto come clausola di salvaguardia dell'efficacia della restituzione in termini.
- Eccezioni di incompatibilità soggettiva del magistrato che propone il ricorso non incidono automaticamente sull'ammissibilità dell'impugnazione: occorre verificare la concreta violazione di norme d'incompatibilità rilevanti.
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