Sentenza del 13/02/2015 n. 2914 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - Operazioni derivanti da contratti di subfornitura - Versamento con cadenza trimestrale senza interessi - Presupposti - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento sostenendo che i versamenti IVA, apparentemente tardivi rispetto alle risultanze dichiarative, fossero tempestivi in virtù del regime speciale previsto per le operazioni derivanti da contratti di subfornitura. Invocava quindi il versamento trimestrale senza interessi previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972. In Cassazione deduceva, da un lato, l'erronea qualificazione della sentenza di primo grado come priva di motivazione e, dall'altro, la violazione delle norme processuali, sostenendo che l'Agenzia avesse introdotto solo in appello la questione della mancata produzione dei contratti e delle fatture di subfornitura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto adeguatamente la motivazione della sentenza di primo grado, le proprie censure originarie e il contenuto della cartella. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il regime di versamento trimestrale dell'IVA costituisce un regime speciale e chi intende beneficiarne deve provare tutti i relativi presupposti, inclusi l'esistenza dei contratti di subfornitura e le pattuizioni sui termini di pagamento successivi alla consegna o all'esecuzione della prestazione. Le osservazioni dell'Agenzia sulla carenza di prova costituivano mere difese, proponibili anche in appello, e non nuove eccezioni. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 74, comma 4, oggi comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.
La disposizione introduce un regime speciale di adempimento dell'IVA. Il contribuente che lo invoca deve dimostrare tutti i presupposti di fatto e di diritto, compresa l'esistenza dei contratti di subfornitura e la previsione di termini di pagamento successivi alla consegna o all'esecuzione della prestazione.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.
Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
La censura relativa alla motivazione della sentenza tributaria deve essere formulata in modo autosufficiente, riportando gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare il vizio denunciato.
Artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le mere difese dell'Amministrazione, dirette a negare i fatti costitutivi del diritto invocato dal contribuente, non costituiscono domande o eccezioni nuove e possono essere formulate anche in appello; resta distinta la produzione della prova, che grava sul soggetto che invoca il regime agevolativo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale posta a fondamento delle denunce di violazione o falsa applicazione di legge proposte in Cassazione.
Legge n. 192 del 1998
È richiamata quale disciplina dei contratti di subfornitura, la cui esistenza e applicabilità devono essere dimostrate per accedere al particolare regime IVA.
Massime di principio
- Le agevolazioni o i regimi fiscali speciali non si presumono: chi li invoca deve provare documentalmente tutti i presupposti richiesti dalla legge.
- Per il regime IVA della subfornitura occorre conservare ed esibire i contratti, le fatture collegate e le clausole che dimostrano che il pagamento è stato pattuito dopo la consegna del bene o l'esecuzione della prestazione.
- La semplice dichiarazione del contribuente di essere disponibile a produrre la documentazione non sostituisce l'effettiva prova del diritto al beneficio.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare anche in appello la mancanza dei fatti costitutivi del beneficio quando si limita a svolgere una mera difesa, senza introdurre una nuova domanda o eccezione.
- In Cassazione le censure devono essere autosufficienti: occorre riportare gli atti e i passaggi essenziali necessari a dimostrare l'errore denunciato.
- In presenza di pagamenti IVA apparentemente tardivi, il contribuente deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche il titolo normativo e fattuale che giustifica la diversa cadenza temporale.
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