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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4035/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/01/2021 del Tribunale di Genova che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 cod. proc. pen.) con riferimento a otto condanne per reati tra il 2011 e il 2014 (varie truffe, appropriazioni indebite, ricettazione, falso, insolvenza fraudolenta). La difesa aveva, in via subordinata, chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati ai punti 3, 4, 5 e 6. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non emergessero prove che, al momento del primo reato, l'imputato avesse già delineato un medesimo progetto criminoso: le condotte erano eterogenee, poste in tempi anche distanti, senza collegamenti tra modalità, profitti, persone offese, luoghi o tempi; la relazione sentimentale del condannato non bastava a dimostrare un unico disegno criminoso; la parte interessata doveva produrre allegazioni per dimostrare gli "elementi sintomatici" dell'unicità del disegno criminoso; inoltre, in mancanza di espressa richiesta di riconoscimento parziale, il giudice non può scomporre d'ufficio i reati per accogliere parzialmente l'istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione: non sussistevano gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, condizioni di tempo e luogo, modalità e causale delle condotte, tipologia di vittime e bene tutelato, omogeneità delle violazioni). La valutazione è riconducibile a valutazione di merito adeguatamente motivata e pertanto insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella richiesta del ricorrente per l'applicazione della disciplina della continuazione; la Corte valuta però il criterio sostanziale della continuazione secondo l'art. 81 c.p.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Parametro sostanziale per valutare la continuazione (unicità del disegno criminoso); la Corte ha interpretato che mancano gli 'elementi sintomatici' (vicinanza cronologica, condizioni di tempo/luogo, modalità/causale, omogeneità delle violazioni, tipologia di vittime/bene) necessari per collegare i fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo invocato per la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha applicato la norma per disporre il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)

    Citata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la condanna alla cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo)

    Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui gli 'elementi sintomatici' della continuazione sono individuati nella vicinanza cronologica, condizioni di tempo e luogo, modalità e causale delle condotte, tipologia del bene tutelato e omogeneità delle violazioni; la valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 comma 2 c.p.) l'onere probatorio è a carico della parte interessata: è necessario documentare gli 'elementi sintomatici' del medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, collegamenti di tempo/luogo, modalità e finalità, omogeneità delle violazioni, tipologia di vittime/bene tutelato).
  • Condotte eterogenee, commesse in tempi anche distanti e senza collegamenti tra profitti, vittime, luoghi o modalità, difficilmente possono essere aggregate sotto il vincolo della continuazione.
  • La semplice relazione personale o altra circostanza esterna non basta a provare l'unicità del disegno criminoso: occorrono elementi concreti e specifici che colleghino i fatti.
  • Se si mira a un riconoscimento parziale della continuazione tra un sottoinsieme di reati, è prudente richiederlo espressamente e produrre allegazioni/elementi probatori mirati per quel gruppo; il giudice non è tenuto a scindere d'ufficio i reati per accogliere parzialmente l'istanza in assenza di richiesta.
  • La valutazione sulla sussistenza della continuazione è sostanzialmente di merito: la Corte di cassazione verifica la correttezza e la motivazione del giudice di merito e sindaca solo l'eventuale mancanza di adeguata motivazione o apoditticità.
  • Ricorrere senza adeguata fondatezza probatoria può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende.

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