Cassazione Penale, Sentenza n. 4035/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/01/2021 del Tribunale di Genova che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 cod. proc. pen.) con riferimento a otto condanne per reati tra il 2011 e il 2014 (varie truffe, appropriazioni indebite, ricettazione, falso, insolvenza fraudolenta). La difesa aveva, in via subordinata, chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati ai punti 3, 4, 5 e 6. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non emergessero prove che, al momento del primo reato, l'imputato avesse già delineato un medesimo progetto criminoso: le condotte erano eterogenee, poste in tempi anche distanti, senza collegamenti tra modalità, profitti, persone offese, luoghi o tempi; la relazione sentimentale del condannato non bastava a dimostrare un unico disegno criminoso; la parte interessata doveva produrre allegazioni per dimostrare gli "elementi sintomatici" dell'unicità del disegno criminoso; inoltre, in mancanza di espressa richiesta di riconoscimento parziale, il giudice non può scomporre d'ufficio i reati per accogliere parzialmente l'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione: non sussistevano gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, condizioni di tempo e luogo, modalità e causale delle condotte, tipologia di vittime e bene tutelato, omogeneità delle violazioni). La valutazione è riconducibile a valutazione di merito adeguatamente motivata e pertanto insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella richiesta del ricorrente per l'applicazione della disciplina della continuazione; la Corte valuta però il criterio sostanziale della continuazione secondo l'art. 81 c.p.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Parametro sostanziale per valutare la continuazione (unicità del disegno criminoso); la Corte ha interpretato che mancano gli 'elementi sintomatici' (vicinanza cronologica, condizioni di tempo/luogo, modalità/causale, omogeneità delle violazioni, tipologia di vittime/bene) necessari per collegare i fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo invocato per la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha applicato la norma per disporre il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)
Citata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la condanna alla cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo)
Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui gli 'elementi sintomatici' della continuazione sono individuati nella vicinanza cronologica, condizioni di tempo e luogo, modalità e causale delle condotte, tipologia del bene tutelato e omogeneità delle violazioni; la valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 comma 2 c.p.) l'onere probatorio è a carico della parte interessata: è necessario documentare gli 'elementi sintomatici' del medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, collegamenti di tempo/luogo, modalità e finalità, omogeneità delle violazioni, tipologia di vittime/bene tutelato).
- Condotte eterogenee, commesse in tempi anche distanti e senza collegamenti tra profitti, vittime, luoghi o modalità, difficilmente possono essere aggregate sotto il vincolo della continuazione.
- La semplice relazione personale o altra circostanza esterna non basta a provare l'unicità del disegno criminoso: occorrono elementi concreti e specifici che colleghino i fatti.
- Se si mira a un riconoscimento parziale della continuazione tra un sottoinsieme di reati, è prudente richiederlo espressamente e produrre allegazioni/elementi probatori mirati per quel gruppo; il giudice non è tenuto a scindere d'ufficio i reati per accogliere parzialmente l'istanza in assenza di richiesta.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è sostanzialmente di merito: la Corte di cassazione verifica la correttezza e la motivazione del giudice di merito e sindaca solo l'eventuale mancanza di adeguata motivazione o apoditticità.
- Ricorrere senza adeguata fondatezza probatoria può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende.
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