Sentenza del 18/11/2015 n. 23549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza della CTR della Campania, che aveva confermato l'annullamento della cartella esattoriale relativa all'anno 2001, concernente ritenute alla fonte, sanzioni, interessi e iscrizioni a ruolo per omessi versamenti IRAP e IRPEF conseguenti al diniego del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, rilevando che il ricorso violava l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché nella parte destinata all'esposizione sommaria dei fatti riportava il testo di una sentenza diversa da quella impugnata, impedendo una chiara e completa ricostruzione della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per difetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. La sentenza favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma, senza una decisione della Cassazione sulla fondatezza sostanziale delle contestazioni fiscali.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo corretto, completo e coerente i fatti sostanziali e processuali rilevanti. Se contiene il testo di una sentenza diversa da quella impugnata e non consente alla Corte di comprendere autonomamente l'oggetto della controversia e le censure, il ricorso è inammissibile.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
È necessario che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione.
Il ricorrente deve fornire nel ricorso tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa valutare le doglianze senza dover consultare altri atti del processo o ricostruire autonomamente la vicenda.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
La disposizione è stata richiamata dai giudici di merito quale parametro per ritenere illegittimo l'accertamento fiscale, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La norma riguardava il condono cui il contribuente aveva aderito o che l'Amministrazione aveva negato, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme relative a IRAP e IRPEF. Anche questo profilo sostanziale non è stato esaminato dalla Corte per ragioni processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve riferirsi esattamente alla sentenza impugnata; il richiamo o la trascrizione di una decisione diversa può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Il principio di autosufficienza impone di indicare nel ricorso tutti gli elementi necessari per comprendere la controversia, le fasi processuali e le specifiche censure, senza rinviare genericamente ad altri atti o alla sentenza impugnata.
- Un ricorso può essere dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini la fondatezza delle questioni fiscali sostanziali; in tal caso prevale la decisione favorevole già ottenuta dal resistente nei gradi precedenti.
- Gli errori nella ricostruzione dei fatti non sono meramente formali quando impediscono al giudice di legittimità di individuare con certezza la decisione impugnata e la portata delle contestazioni.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diverse ragioni specifiche.
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