Cassazione Civile, Ordinanza n. 36387/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un mutuo fondiario stipulato da alcuni debitori con una banca mutuante. A fronte dell’inadempimento, la banca ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute. In primo grado l’opposizione dei debitori fu rigettata, ma il giudice revocò il decreto ingiuntivo perché la somma ingiunta era stata pagata da altra banca in esecuzione di una garanzia prestata in favore dei debitori. In appello la corte territoriale accolse l’impugnazione della banca che aveva eseguito il pagamento, ritenendola surrogata nei diritti della banca mutuante, e respinse l’appello incidentale dei debitori, confermando il rigetto dell’opposizione. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto otto motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibili per difetto di specificità due motivi di gravame; 2) violazione della disciplina sull’usura per avere escluso l’usurarietà degli interessi moratori; 3) omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione quanto ai criteri del CTU sull’usura; 4) violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e sulla determinabilità del contratto per presunta indeterminatezza del costo del finanziamento e del piano di ammortamento; 5) violazione delle norme sull’anatocismo per avere ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi e inapplicabile il divieto introdotto dall’art. 120 TUB; 6) violazione degli artt. 132 e 653 c.p.c. per avere confermato il decreto ingiuntivo nonostante la revoca disposta dal primo giudice; 7) violazione delle norme sulla fideiussione e sulla surrogazione, sostenendo che la garanzia prestata dalla banca pagatrice fosse in realtà un contratto autonomo di garanzia e che quindi non vi fosse surrogazione; 8) omesso esame e vizio di motivazione sulla natura della garanzia. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha respinto il ricorso. Ha affermato, in particolare, che il ricorso non specificava adeguatamente le ragioni di censura contro la declaratoria di inammissibilità pronunciata in appello; che non è ammissibile impugnare ragioni svolte solo ad abundantiam; che l’omesso esame delle osservazioni critiche alla CTU non integra, di regola, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; che le censure sulla trasparenza contrattuale e sulla qualificazione del piano di ammortamento si risolvevano in una critica al merito; che la pattuizione anatocistica era legittima perché il rapporto era sorto sotto il regime della delibera CICR 2000 e si era risolto prima dell’entrata in vigore del divieto del 2014; che, in caso di rigetto dell’opposizione, il decreto ingiuntivo resta titolo esecutivo e non può dirsi "eliminato dalla realtà processuale"; che la qualificazione della garanzia e la conseguente surrogazione erano accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Trento nella parte in cui aveva confermato il decreto ingiuntivo e respinto l’opposizione dei debitori, nonché nella parte in cui aveva riconosciuto la surrogazione della banca che aveva pagato la somma dovuta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le banche controricorrenti, oltre agli accessori di legge, con richiamo anche al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura in appello deve essere specifica; nel ricorso per cassazione non basta affermare in via generica che il motivo di gravame era specifico, ma occorre indicare le ragioni della doglianza e il contenuto necessario a renderla comprensibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma il ricorso deve comunque consentire l’individuazione puntuale delle doglianze senza un mero rinvio agli atti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Sono censurabili solo fatti storici decisivi omessi; non rientrano nel vizio le argomentazioni difensive, le contestazioni alla CTU o una mera richiesta di rivalutazione del merito.
l. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata in tema di usura bancaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse o di specificità.
art. 644 c.p.
Invocato per l’usurarietà degli interessi moratori; la doglianza è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato quale conseguenza dell’usurarietà; la Corte non è entrata nel merito della doglianza per le ragioni processuali sopra indicate.
art. 117 TUB
La doglianza sulla trasparenza del contratto è stata respinta perché si risolveva in una critica al merito dell’accertamento di fatto.
art. 1284 c.c.
Richiamato per la determinazione degli interessi e del costo del finanziamento; la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile in cassazione nei termini formulati.
art. 1346 c.c.
Invocato per l’indeterminatezza dell’oggetto/del contenuto del contratto; la censura è stata qualificata come critica fattuale al giudizio di merito.
art. 1418 c.c.
Richiamato in connessione alla pretesa nullità per indeterminatezza o difetto di trasparenza; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto sindacabile.
art. 1283 c.c.
La pattuizione di interessi sugli interessi è stata ritenuta legittima perché ricadente nel regime consentito dalla delibera CICR 2000 e perché il rapporto era cessato prima dell’entrata in vigore del divieto successivo.
art. 120 TUB
Il divieto di anatocismo introdotto nel 2014 non si applica a un rapporto già risolto prima della sua entrata in vigore.
art. 1936 c.c.
Richiamato in tema di fideiussione, ma la censura sulla qualificazione della garanzia è stata ritenuta inammissibile perché attinente al fatto.
art. 1949 c.c.
Il pagamento del fideiussore determina la surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore principale.
art. 1203 c.c.
Richiamato per la surrogazione legale conseguente al pagamento del garante; la Corte ha confermato l’impostazione della sentenza di merito.
art. 1180 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il pagamento del terzo fosse spontaneo; la Corte ha escluso che la qualificazione in fatto della garanzia fosse sindacabile in cassazione.
art. 111 c.p.c.
La banca che ha pagato ed è surrogata nei diritti del creditore può intervenire nel giudizio come successore a titolo particolare.
art. 653 c.p.c.
Se l’opposizione a decreto ingiuntivo è respinta, il decreto resta titolo esecutivo e acquista efficacia esecutiva con la sentenza di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto in caso di rigetto del ricorso.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 27, lett. d), n. 1
Citato solo per precisare che la riforma dell’art. 366 c.p.c. non era applicabile ratione temporis.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b)
Citato in relazione alla riscrittura dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamata come legge di conversione della riforma del vizio di motivazione.
delibera CICR 9 febbraio 2000
La clausola anatocistica è stata ritenuta legittima perché pattuita sotto il suo vigore, che consentiva la produzione di interessi sugli interessi.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 629
Ha introdotto il nuovo divieto di anatocismo nel testo dell’art. 120 TUB, ma non si applica a rapporti già cessati prima dell’entrata in vigore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve riprodurre in modo autosufficiente il contenuto della critica, indicando perché il motivo di gravame era specifico; un mero rinvio all’atto di appello è insufficiente.
- Non è ammissibile in cassazione dolersi di argomentazioni svolte dal giudice d’appello solo ad abundantiam, perché esse non costituiscono la ratio decidendi impugnabile.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non le deduzioni difensive, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio o la richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Le censure che investono l’interpretazione del contratto, la trasparenza delle clausole, la determinabilità del costo del finanziamento o la qualificazione del piano di ammortamento sono inammissibili quando mirano soltanto a sostituire una diversa valutazione di fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La pattuizione di interessi anatocistici in un mutuo può ritenersi valida se stipulata nel vigore della disciplina che la consentiva; il divieto sopravvenuto non incide su rapporti già cessati prima della sua efficacia.
- In caso di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto conserva efficacia di titolo esecutivo e la sentenza di rigetto ne consolida l’efficacia, sicché non può parlarsi di sua eliminazione dalla realtà processuale.
- Il pagamento effettuato dal fideiussore, con conseguente surrogazione nei diritti del creditore, consente al garante di subentrare nella posizione creditoria e di intervenire nel giudizio come successore a titolo particolare; la diversa qualificazione della garanzia, quando richieda una rivalutazione del fatto, non è sindacabile in cassazione.
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