Cassazione Penale, Sentenza n. 32668/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. 285/1992) sulla base di due censure: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis cod.pen.), in quanto il comportamento sarebbe da ritenersi di modesto disvalore per il tasso alcolemico prossimo alla soglia minima, l'assenza di danni concreti e il positivo comportamento post fatto; 2) omessa motivazione e errata valutazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis cod.pen.) e conseguente errata quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, confermando che, per l'applicazione dell'art.131-bis, è necessaria una valutazione complessa e cumulativa delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno/pericolo e del grado di colpevolezza; in particolare, nel caso di reati di pericolo presunto (quali la guida in stato di ebbrezza) rileva il contesto concreto e il possibile impatto per la sicurezza al momento della condotta, indipendentemente dall'assenza successiva di lesioni. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha motivato sull'istanza specifica di concessione delle attenuanti generiche; per tale carenza la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha inoltre osservato che, con riferimento alla data del fatto (10/9/2017), i termini di prescrizione non sono maturati e ha richiamato le disposizioni della L. 23/6/2017, n.103 relative alla sospensione del corso della prescrizione nei termini indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.186, comma 2, lett.b)
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; applicata alla fattispecie in base agli esiti dell'etilometro (0,89 e 0,94 g/l).
codice penale, art.131-bis
La Corte ricorda che la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e cumulativa delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno/pericolo e del grado di colpevolezza; l'applicazione è preclusa se anche uno solo dei criteri non risulta positivamente valutato.
codice penale, art.133
Richiamato quale criterio per valutare modalità della condotta, entità del danno o pericolo e intensità del dolo/colpa nella ponderazione della tenuità.
codice di procedura penale, art.442, comma 2
Norma applicata dalla Corte d'appello per rideterminare la diminuzione di pena spettante per il rito abbreviato (novellata dalla L. 103/2017).
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett.b) e lett.e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (errata applicazione di legge; omessa o insufficiente motivazione).
codice penale, art.62-bis
Riferita alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sul punto e l'omesso esame dell'istanza costituiscano vizio da correggere.
codice di procedura penale, art.624
Richiamato in relazione alla dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato.
Legge 23/6/2017, n.103, art.1, comma 11, lett.b)
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
La Corte rileva che, alla data del fatto, la disciplina in vigore prevede la sospensione del corso della prescrizione nei termini indicati, con conseguente esclusione della maturazione del termine estintivo nel caso concreto.
codice di procedura penale, art.544
Richiamato in relazione ai termini per il deposito della motivazione delle sentenze, che influiscono sulla sospensione della prescrizione secondo la L.103/2017.
Giurisprudenza: Sez. U., n.13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sentenza delle Sezioni Unite richiamata quale principio guida: la tenuità del fatto va valutata considerando modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza, con valutazione complessiva e ancorata al caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 3, n.23184 del 23/06/2020 (Runco)
Principio che, nei reati di pericolo, la valutazione dell'offesa va compiuta ex ante, al momento della condotta, rendendo irrilevante l'assenza successiva di lesioni concrete.
Giurisprudenza: Sez. 5, n.660 del 02/12/2019 (P.)
Stabilisce che il comportamento post delictum dell'agente non rileva ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità, poiché l'art.131-bis si riferisce ai soli profili di cui all'art.133, comma 1.
Giurisprudenza: Sez. 1, n.12624 del 12/02/2019 (Dulan) e Sez. 5, n.45533 del 22/07/2016 (Bianchini)
Citate per distinguere i parametri valutativi dell'art.131-bis (componenti oggettive) da quelli delle attenuanti generiche (prevalentemente profili soggettivi): l'omessa motivazione specifica sulle attenuanti generiche non può essere sostituita da motivazioni riferite al rigetto dell'art.131-bis.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art.131-bis cod.pen. (particolare tenuità) il giudice deve valutare congiuntamente e in modo motivato le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado di colpevolezza; la mancanza di valutazione positiva anche di un solo criterio esclude la causa.
- Nei reati di pericolo presunto (es. guida in stato di ebbrezza) la valutazione del pericolo va fatta ex ante, sul contesto e sulle modalità della condotta al momento dell'azione: l'assenza successiva di danni concreti o il comportamento positivo post factum non prevalgono sull'analisi del rischio intrinseco.
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: l'omesso esame di tale richiesta da parte del giudice di merito è vizio che legittima l'annullamento con rinvio.
- La giustificazione del rigetto dell'art.131-bis non può essere implicitamente sostituita da valutazioni connesse alle attenuanti generiche e viceversa, perché i parametri valutativi sono diversi (oggettivi per l'art.131-bis; soggettivi per le attenuanti generiche).
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale segnalare specificamente i profili di omessa motivazione sui punti decisivi (es. attenuanti generiche); la mancata trattazione di un motivo specifico da parte del giudice di merito può essere cassata e rimandata per nuovo esame.
- Attenzione ai termini di prescrizione e alle norme transitorie: modifiche legislative sulla sospensione dei termini (es. L.103/2017) possono incidere sul decorso della prescrizione nei procedimenti con più gradi di giudizio.
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