Cassazione Penale, Ordinanza n. 11212/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta prevista dalla legge fallimentare. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza tesi già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito. In particolare contestava l'esistenza del disavanzo ingiustificato richiamato dalla Corte territoriale, sostenendo che esso fosse spiegabile con il valore dei pannelli solari, e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, reiterava la tesi dello smarrimento della documentazione, già ritenuta non plausibile in appello. Con il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe valorizzato solo alcuni indici personali e fattuali senza concedere il trattamento di favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché si limitava a riprodurre argomentazioni già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato un disavanzo ingiustificato e aveva ritenuto non plausibile la tesi dello smarrimento della documentazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la Corte di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento a indici personali e fattuali ritenuti decisivi, secondo un orientamento costante che non impone di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione o di violazione di legge deve emergere da censure specifiche e pertinenti; non è sufficiente una critica meramente apparente o la riproposizione pedissequa di questioni già disattese in appello.
artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall.
Base normativa della condanna confermata in appello, relativa alla bancarotta fraudolenta, anche documentale, nell'ambito della disciplina fallimentare.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego può essere motivato richiamando gli indici ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile è disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso non bastano censure generiche o apparenti: occorre una critica argomentata che individui specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- In tema di bancarotta, la contestazione del disavanzo patrimoniale deve misurarsi con la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; non è sufficiente prospettare letture alternative dei dati se non si incide sui punti decisivi della motivazione.
- La tesi difensiva dello smarrimento della documentazione contabile, se già esaminata e ritenuta non plausibile dal giudice di merito, non può essere utilmente riproposta in cassazione senza confrontarsi con le ragioni del rigetto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Come è indicizzato
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