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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33675/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conferitaria)

La controversia

La controversia origina da tre contratti di fornitura di tubazioni in poliestere rinforzato con fibra di vetro stipulati tra una società fornitrice e una società poi divenuta conferente di ramo d'azienda. La conferente e la conferitaria del ramo agirono per ottenere il risarcimento del danno da asserito ritardo nelle consegne, sostenendo che il relativo credito, in forza del conferimento del ramo d'azienda, fosse divenuto esclusivamente della conferitaria. La società fornitrice resistette e propose riconvenzionale per il pagamento di fatture rimaste insolute, ottenendo in primo e secondo grado la condanna solidale delle attrici. In cassazione la conferente lamentò: 1) violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che doveva applicarsi l'art. 2558 c.c. e non l'art. 2560 c.c., perché il contratto di fornitura era unitario e proseguì con la conferitaria; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice ritenuto pacifica l'integrale esecuzione delle forniture prima del trasferimento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sulla pretesa integrale esecuzione della prestazione e sulla irrilevanza della prosecuzione del rapporto con la conferitaria; 4) omesso esame della prosecuzione del rapporto con la conferitaria; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non contestato il collaudo, fatto che si assumeva mai dedotto; 6) violazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c. per avere posto a carico dell'appellante la prova del collaudo e dichiarato nuova la deduzione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio. La Corte di cassazione ha rigettato tutte le censure, ritenendo che, una volta eseguita dal terzo contraente la propria prestazione prima del trasferimento, il debito residuo è regolato dall'art. 2560 c.c.; ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a contestare l'accertamento di fatto o la valutazione della non contestazione senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società conferente. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto le domande risarcitorie delle attrici e accolto la riconvenzionale della società fornitrice, con condanna solidale delle società attrici al pagamento del credito riconvenzionale. In cassazione, il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché il trasferimento di azienda non esonera il conferente dai debiti derivanti da un contratto già integralmente eseguito dalla controparte; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque non fondati per difetto di specificità, per la natura di merito delle censure sul principio di non contestazione e per l'inapplicabilità del sindacato sulla motivazione oltre il minimo costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    La successione nel contratto opera nei negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda; non è la mera natura di contratto di durata a governare il regime del debito.

  • art. 2560 c.c.

    Se il terzo contraente ha già eseguito la propria prestazione, residua un debito la cui sorte è regolata da questa norma; il conferente risponde solidalmente con l'acquirente salvo liberazione nei limiti indicati dalla disciplina applicabile.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull'interpretazione del contratto è inammissibile se non indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della non contestazione e dei fatti non contestati è riservata al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti consentiti e con adeguata specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    Chi deduce in cassazione l'erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere e indicare specificamente gli atti processuali rilevanti, compresi i passaggi difensivi delle controparti.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    La violazione di legge non può essere veicolata come mera contestazione del fatto accertato o dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente non sussiste quando la sentenza richiama un coerente precedente di legittimità e supera il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Non è più proponibile il vizio di insufficiente motivazione; il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti oggi vigenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è irrilevante se il fatto è stato già acquisito per non contestazione, che comporta relevatio ab onere probandi.

  • art. 345 c.p.c.

    È inammissibile in appello la deduzione di questioni nuove; la Corte ha ritenuto nuova la censura sul mancato assolvimento dell'onere probatorio solo nei limiti affermati in sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel trasferimento o conferimento di azienda, la disciplina applicabile ai debiti verso il terzo contraente dipende dallo stato di esecuzione del rapporto: se la prestazione del terzo è già stata integralmente eseguita, il debito residuo resta soggetto all'art. 2560 c.c.; se il contratto è ancora ineseguito da entrambe le parti, opera la successione nel contratto ex art. 2558 c.c.
  • La natura di contratto di durata, di per sé, non basta a sottrarre il debito del cedente al regime dell'art. 2560 c.c.; ciò che rileva è l'attualità del credito del terzo e il fatto che la sua prestazione sia già stata eseguita prima del trasferimento.
  • Chi denuncia in cassazione una violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare con precisione quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • La censura sul principio di non contestazione è ammissibile solo se il ricorrente riproduce e localizza gli atti processuali rilevanti, in modo da consentire alla Corte di verificare la sussistenza dei presupposti del principio.
  • Una volta che un fatto sia ritenuto non contestato dal giudice di merito, esso è acquisito al processo e il giudice deve considerarlo provato, con conseguente esonero dalla prova della parte beneficiata dalla non contestazione.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è deducibile il semplice vizio di insufficiente motivazione; il controllo resta circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e, in caso di doppia conforme, tale censura è ulteriormente limitata.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può sollecitare una nuova valutazione del merito se non indicando specifiche divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza richiama un orientamento consolidato e consente di comprendere la ratio decidendi, anche se il ricorrente contesta l'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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