Cassazione Civile, Sentenza n. 23680/2020 del 28/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Istituto impugnava un avviso di accertamento IMU (anno 2014, importo complessivo € 319.557,00) perché l'Amministrazione non aveva riconosciuto l'esenzione per "fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali". I giudici di merito avevano respinto il ricorso rilevando che l'Istituto non aveva presentato la dichiarazione prescritta dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. 31/8/2013, n.102 (convertito), e perciò aveva perduto il beneficio. Il ricorso in Cassazione deduceva che la norma che introduce l'esenzione (art.13, comma 2, lett. b) del D.L. 6/12/2011, n.201, come modificata dall'art.1, comma 707 della legge 27/12/2013, n.147) non subordina l'esenzione alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art.2, comma 5-bis (che riguarda altri benefici/detrazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando il principio di diritto secondo cui l'esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali (art.13, comma 2, lett. b) D.L. 6/12/2011, n.201, come modificato) non è subordinata all'onere di presentare la dichiarazione prevista dall'art.2, comma 5-bis del D.L. 31/8/2013, n.102. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, perché verifichi se, quanto ai singoli immobili, sussista effettivamente la destinazione ad "alloggi sociali" prevista dalla normativa richiamata. Il secondo motivo (sulle sanzioni) è stato assorbito.
Norme richiamate
Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, art.13 comma 2 lett. b)
La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
La Corte ha ritenuto che tale norma introduce un'autonoma esenzione IMU per gli "alloggi sociali" e che tale esenzione non è soggetta all'onere dichiarativo previsto da altra norma
Decreto legge 31 agosto 2013, n.102, art.2 comma 5-bis
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, ... con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili
La Corte ha precisato che l'onere dichiarativo previsto da questa norma si riferisce ai "benefici" disciplinati dallo stesso articolo 2 (es. detrazioni per abitazione principale), non all'esenzione introdotta dall'art.13 citato
Legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 707
Ha modificato il testo dell'art.13 del D.L. 6/12/2011 per includere gli 'alloggi sociali' tra le fattispecie esenti; la Corte l'ha interpretata come norma autonoma che non richiama l'obbligo di dichiarazione dell'art.2 comma 5-bis
Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (G.U. n.146 del 24/6/2008)
Fornisce la definizione normativa di "alloggi sociali" che deve essere accertata per riconoscere l'esenzione
D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.6 comma 2
Norma richiamata in relazione alle sanzioni; la Corte non si è pronunciata sul merito del motivo sanzionatorio perché lo ha ritenuto assorbito
Codice di procedura civile, art.384
Usato come riferimento per la formulazione del principio di diritto adottato dalla Corte di Cassazione
Massime di principio
- L'esenzione stabilita espressamente da una norma non può essere subordinata a obblighi dichiarativi previsti da altre norme se il testo dell'esenzione non li richiama esplicitamente.
- È necessario distinguere tra "benefici/detrazioni" (per i quali possono essere previsti obblighi dichiarativi per la fruizione) e "esenzioni" autonome; le formalità previste per i primi non si estendono automaticamente alle seconde.
- Se l'Amministrazione non riconosce un'esenzione formale, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento in sede giurisdizionale quando la norma di esenzione non subordina la fruizione ad adempimenti aggiuntivi.
- In caso di contestazione sull'effettiva destinazione degli immobili (es. se sono "alloggi sociali"), la verifica è di merito e il giudice di legittimità può rinviare la causa al giudice di merito per accertamenti fattuali.
- Sulle sanzioni legate a violazioni formali, va valutata la certezza normativa: l'incertezza o l'erronea applicazione di norme può rendere problematico comminare sanzioni automatiche; tuttavia la Corte in questo caso ha assorbito il tema lasciando la valutazione al giudice di merito in sede di rinvio.
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