Sentenza del 13/10/2022 n. 29993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in contenzioso su quattro avvisi di classamento/rendita catastale conseguenti a procedura DOCFA per immobili in comproprietà, aveva parzialmente accolto l'appello dei contribuenti rideterminando in diminuzione le rendite mediante la media aritmetica tra le proposte delle parti. I ricorrenti denunciavano: (i) motivazione contraddittoria e carenza motivazionale della sentenza di appello (violazione norme processuali e costituzionali); (ii) omessa pronuncia su censure relative alla mancata allegazione agli atti degli elementi estimativi e alla mancata attivazione del contraddittorio endo-procedimentale; (iii) errata metodologia del giudice di appello che ha operato una media aritmetica tra le valutazioni delle parti, invece di motivare la rideterminazione della rendita in base agli elementi probatori e ai criteri di stima diretta previsti per le categorie D/E.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto che: (a) gli avvisi derivanti dalla procedura DOCFA possono essere adeguatamente motivati con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe quando l'amministrazione non disattenda i fatti dichiarati ma operi una valutazione tecnica; (b) non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endo-procedimentale per le rettifiche successive alla DOCFA nei tributi non armonizzati; (c) tuttavia il giudice di appello non poteva rideterminare le rendite limitandosi a una media aritmetica fra le proposte delle parti senza esporre le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche tratte dal materiale probatorio che giustificassero tale misura, perché ciò equivale a esercitare un potere equitativo non consentito al giudice tributario. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedimento tributario)
Norme processuali richiamate per censurare motivazione e omessa pronuncia; usate come riferimento per i vizi di motivazione e i rimedi in cassazione (art. 36, art. 7 richiamati nel ricorso).
art. 360 c.p.c.
Causa di cassazione invocata per vizio di motivazione e per violazione di norme processuali (n.3 e n.4 del comma 1).
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Art. 7 richiamato in tema di motivazione degli atti; art. 12, comma 7 invocato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale, ma la Corte ha affermato che tale obbligo non opera in termini generalizzati per i tributi non armonizzati nel contesto DOCFA.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA)
Disciplina la procedura DOCFA: la Corte ricorda che, se l'amministrazione rivaluta tecnicamente i dati forniti dal contribuente, la motivazione può essere sintetica; la presenza della procedura rende disponibili gli elementi tecnici all'ufficio.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
art. 10: "La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici... è determinata con stima diretta per ogni singola unità."
Per fabbricati a destinazione speciale/particolare (gruppo D ed E) è prevista la stima diretta: tali categorie non sono valutabili tramite tariffe ma mediante stima diretta, con criteri tecnici specifici.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano)
art. 12, comma 7: "Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità."
Conferma il regime di stima diretta per categorie speciali; la stima può essere effettuata anche sulla base della documentazione senza sopralluogo quando gli elementi sono sufficienti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Stabilisce che per unità a destinazione speciale il reddito si determina mediante stima diretta ovvero con applicazione delle tariffe quando possibile; richiamato per confermare la tecnica di valutazione fiscale.
D.M. 14 dicembre 1991 (moltiplicatori per categorie D ed E)
Si utilizzano moltiplicatori specifici per trasformare rendite catastali in valori fiscali; da questo deriva che il saggio di capitalizzazione è prefissato e non può essere variato discrezionalmente dall'amministrazione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiami costituzionali usati dai ricorrenti per censurare la motivazione e il diritto di difesa; la Corte ha però circoscritto l'obbligo motivazionale alla effettiva divergenza sui fatti e alla necessità di motivazione adeguata.
Massime di principio
- Se la rendita catastale deriva da procedura DOCFA, l'amministrazione può rivalutare tecnicamente i dati forniti dal contribuente: in tal caso la motivazione dell'avviso può essere sintetica se non vengono disattesi i fatti dichiarati, mentre deve essere più dettagliata quando l'amministrazione contesti i fatti dichiarati.
- Per immobili delle categorie D ed E (destinazioni speciali/particolari) la rendita si determina per stima diretta; la stima può fondarsi sulla documentazione DOCFA senza obbligo di sopralluogo se gli elementi documentali sono sufficienti.
- Non esiste, in generale e per i tributi non armonizzati, un obbligo di contraddittorio endo-procedimentale prima della rettifica successiva alla DOCFA, salvo che disposizioni specifiche prevedano diversamente.
- Il giudice tributario non può sostituirsi al vero e proprio potere di equità: la rideterminazione della rendita da parte del giudice deve essere motivata con riferimento al materiale probatorio e alle circostanze di fatto desunte dagli atti; non è sufficiente applicare una media numerica tra le posizioni delle parti senza adeguata motivazione.
- L'onere di allegare e dimostrare l'assenza di elementi di stima diretta utili all'ufficio grava sul contribuente che contesta la rendita attribuita per stima diretta.
- La mancata pronuncia espressa su ogni singolo motivo non costituisce automaticamente omissione di pronuncia: il vizio sussiste soltanto se la decisione omette completamente un provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia; molte censure possono essere implicitamente rigettate dalla motivazione complessiva.
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