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Sentenza

Sentenza del 14/04/2016 n. 3373 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI DONAZIONE - Costituzione di un vincolo patrimoniale - Presupposto di applicazione dell'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta di donazione dell'atto istitutivo di un trust destinato a vincolare beni propri per finalità finanziarie e/o di garanzia. Sosteneva, in particolare, che mancasse un trasferimento definitivo di beni o diritti a favore di un terzo e che, pertanto, non si fosse verificato il presupposto dell'imposta.

La decisione

La sentenza ha ritenuto applicabile l'imposta di donazione ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006. Il presupposto impositivo è stato individuato nella costituzione del vincolo di destinazione e nella conseguente segregazione patrimoniale dei beni conferiti, non necessariamente in un trasferimento definitivo a favore di un terzo. Poiché il trust crea un patrimonio separato rispetto a quello del trustee, l'atto è stato considerato imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

    Imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione di vincoli di destinazione

    La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta può applicarsi già per effetto della costituzione di un vincolo di destinazione, indipendentemente dall'effettivo trasferimento dei beni o diritti a un beneficiario.

Massime di principio

  • Quando un trust determina la segregazione di beni in un patrimonio separato, la costituzione del vincolo può costituire autonomamente il presupposto dell'imposta di donazione.
  • Ai fini dell'imposizione, non è sempre necessario che si verifichi un trasferimento definitivo dei beni a favore di un terzo: può essere sufficiente la creazione del vincolo di destinazione.
  • La qualificazione dell'atto deve concentrarsi sui suoi effetti patrimoniali sostanziali, in particolare sulla separazione dei beni dal patrimonio del disponente e del trustee.
  • In situazioni analoghe, la presenza di finalità finanziarie o di garanzia non esclude di per sé l'applicazione dell'imposta se l'atto produce un vincolo patrimoniale segregativo.

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