Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12568/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento della Corte d'appello di Torino del 13 maggio 2025, che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra fatti oggetto di diversi giudizi. Il ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse colto indici della deliberazione unitaria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte avesse valorizzato, per escludere la continuazione, dichiarazioni riconducibili a esigenze difensive del giudizio di cognizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, per il mancato congruo apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore Agresta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse esaminato compiutamente i fatti oggetto dei diversi giudizi e avesse escluso, con apprezzamento di merito, la presenza di concreti indicatori della comune ideazione criminosa. Le censure del ricorrente sono state quindi qualificate come una sollecitazione a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma posta a fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di distinti giudizi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego della continuazione ex art. 671 c.p.p., la Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale fattuale, se la decisione impugnata abbia già esaminato compiutamente i fatti e abbia escluso l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria sulla base di elementi concreti.
  • Le censure che mirano a sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie o delle dichiarazioni acquisite alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili quando, in sostanza, richiedono una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
  • La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge non è sufficiente, da sola, a rendere ammissibile il ricorso se la doglianza, per come formulata, si risolve in una contestazione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice dell'esecuzione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.