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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22601/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tremante ha chiesto la riparazione per errore giudiziario per la carcerazione subita dal 28/09/2015 in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. La Corte d'appello di Perugia aveva respinto la domanda ritenendo che sussistesse un comportamento gravemente colposo ostativo al risarcimento, fondato sull'interpretazione di una intercettazione telefonica del 27/01/2015 nella quale si parlava di trasferimento di droga tramite commercio di fiori e nella quale la Corte territoriale aveva ritenuto identificabile Tremante come interlocutore. In sede di revisione la sentenza di condanna era stata annullata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 23/04/2021 (irrevocabile 21/10/2021), che aveva sconfessato l'identificazione basata sull'intercettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il giudice della riparazione può escludere l'indennizzo solo sulla base di dati di fatto certi (elementi "accertati o non negati") e che non può fondare il diniego su elementi congetturali o su condotte che sono state escluse o non provate nella sentenza di assoluzione/revisione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Sez. U n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve basare l'esclusione dell'indennizzo su dati di fatto certi, ossia elementi "accertati o non negati"; non è ammessa decisione fondata su mere congetture.

  • Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010 (Morra)

    Conferma che la valutazione in sede di riparazione non può fondarsi su dati congetturali e che deve esserci rapporto eziologico tra la condotta e la privazione della libertà.

  • Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea)

    Affermato che non può avere decisiva importanza, ai fini dell'ostatività al risarcimento, una condotta che sia stata esclusa o non ritenuta sufficientemente provata nella sentenza di assoluzione.

  • Sez. 4, n. 21598 del 15/04/2014 (Teschio)

    Richiama il divieto di fondare l'esclusione dell'indennizzo su elementi non definitivamente comprovati dal giudice della cognizione.

  • Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 (Tinacci)

    Sottolinea il principio che la responsabilità ostativa deve essere dimostrata attraverso elementi certi e direttamente connessi al provvedimento restrittivo.

Massime di principio

  • L'esclusione dell'indennizzo per errore giudiziario richiede la prova del dolo o della colpa grave in comportamenti specifici che abbiano causato la privazione della libertà; è necessario il nesso causale tra la condotta e il provvedimento restrittivo.
  • Il giudice della riparazione deve basare la decisione su elementi certi, accertati o non negati; non può decidere sul rilievo di mere congetture o indizi non definitivamente comprovati.
  • Non è ammissibile negare l'indennizzo sulla base di condotte che il giudice della cognizione ha escluso o non ritenuto provate (es. sentenza di assoluzione o revisione che sconfessa elementi probatori).
  • Pur avendo autonomia di valutazione degli indizi, il giudice della riparazione non può attribuire rilevanza decisiva a fatti o identificazioni che sono stati disattesi dalla sentenza definitiva che costituisce il presupposto dell'istanza di riparazione.
  • Prassi consigliata: chi richiede la riparazione deve evidenziare l'irrilevanza o la smentita degli elementi che avevano giustificato la detenzione; la parte resistente deve provare, con fatti certi e non contraddetti dalla decisione definitiva, la sussistenza di dolo o colpa grave e il rapporto causale con la privazione della libertà.

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