Sentenza n. 275/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Bergamo di conferma dell'archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 24 dicembre 2022 con nulla osta al lavoro stagionale richiesto da un datore di lavoro della provincia di Napoli e con visto d'ingresso, aveva presentato alla Questura di Bergamo domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La prima istanza era stata archiviata per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione e per asserita incompetenza territoriale della Questura. A seguito di una precedente ordinanza cautelare propulsiva, la Questura di Bergamo aveva riaperto il procedimento e confermato l'archiviazione, rilevando la mancata conclusione della procedura flussi e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la Prefettura competente. Il ricorrente deduceva di non aver potuto sottoscrivere il contratto per l'indisponibilità del datore di lavoro, sosteneva di essere incolpevole e richiamava la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, chiedendo il rilascio di un permesso per attesa occupazione o, in subordine, di altra tipologia. Riferiva inoltre di avere lavorato, da giugno a settembre 2024, presso un autolavaggio con contratto a tempo parziale. L'Amministrazione eccepiva la tardività del ricorso, assumendo che il ricorrente avesse avuto conoscenza del provvedimento già al momento del suo deposito nel precedente giudizio e della rinuncia alla domanda cautelare. Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, prescindendo dall'eccezione di tardività.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il nulla osta al lavoro possa essere utilizzato esclusivamente per instaurare il rapporto di lavoro tra il datore che lo ha richiesto e il lavoratore nominativamente indicato. Se, dopo l'ingresso dello straniero, il datore si sottrae senza giustificato motivo all'assunzione, il nulla osta non può essere utilizzato per instaurare un diverso rapporto di lavoro né per ottenere un permesso per attesa occupazione. Il permesso per attesa occupazione presuppone infatti, secondo la ricostruzione accolta dal Collegio, il possesso di un precedente titolo di soggiorno da rinnovare, non rinnovabile per una causa imputabile al datore di lavoro; non è invece applicabile allo straniero che non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno e il cui rapporto di lavoro originariamente previsto non sia mai stato instaurato. L'eventuale incolpevolezza del lavoratore e il suo affidamento nell'assunzione non modificano la valutazione della legalità oggettiva della posizione. La circolare ministeriale del 2007 non è vincolante ed è comunque superata dall'evoluzione legislativa, inclusa quella introdotta dal d.l. n. 145/2024. Nel caso concreto, la mancata conclusione della procedura non dipendeva da una causa oggettiva sopravvenuta e documentata, non imputabile al lavoratore, ma dalla scelta soggettiva del datore di lavoro di non procedere all'assunzione. È stata quindi ritenuta legittima la conferma dell'archiviazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%, tenuto conto della limitata attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta richiesto e rilasciato per silenzio assenso può essere validamente utilizzato soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che lo ha richiesto e il lavoratore nominativamente indicato.
Il nulla osta è nominativo e funzionalmente collegato al rapporto di lavoro con il datore richiedente; il suo mancato perfezionamento impedisce di fondare su di esso un diverso rapporto lavorativo o un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni
Il meccanismo di silenzio-assenso non consente di eludere i requisiti sostanziali dell'ingresso per lavoro né di ottenere successivamente un permesso di soggiorno quando il rapporto di lavoro nominativo non viene instaurato.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro.
Il permesso per attesa occupazione riguarda la cessazione o mancata prosecuzione di un rapporto già rilevante ai fini del soggiorno e non la mancata instaurazione del primo rapporto lavorativo collegato al nulla osta.
art. 37 d.P.R. 394/1999
È richiamato quale disposizione che conferma il presupposto del previo possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
d.l. 145/2024
Le modifiche normative sono richiamate come prevalenti sulle indicazioni della circolare ministeriale del 2007 e rilevanti nella ridefinizione della disciplina del permesso per attesa occupazione.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro stagionale è nominativo e può essere utilizzato esclusivamente per instaurare il rapporto di lavoro tra il datore che lo ha richiesto e il lavoratore indicato; il lavoratore non può utilizzarlo per instaurare un diverso rapporto di lavoro o per ottenere un titolo di soggiorno svincolato da quel rapporto.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone il possesso di un precedente titolo di soggiorno soggetto a rinnovo e non rinnovabile per una causa imputabile al datore di lavoro; non spetta, invece, quando il rapporto di lavoro collegato al primo ingresso regolare non sia mai stato instaurato.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro per la scelta soggettiva e ingiustificata del datore che ha richiesto il nulla osta non equivale a una causa oggettiva, documentata e non imputabile al lavoratore idonea a fondare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
- L'incolpevolezza del lavoratore e il suo affidamento nell'assunzione non sono sufficienti a legittimare il rilascio del permesso di soggiorno quando mancano i presupposti oggettivi previsti dalla disciplina dell'ingresso per lavoro.
- Una circolare ministeriale non vincolante non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta; in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di legge vigenti.
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