Sentenza del 13/05/2015 n. 9696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato l'applicazione della riduzione alla metà dell'IRPEG prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 per gli anni 1995 e 1996. Secondo l'Ufficio, gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie non rientravano tra gli enti tassativamente individuati dalla norma agevolativa. La Corte ha inoltre esaminato il ricorso incidentale della Fondazione, che lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserita carenza di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile quello incidentale della Fondazione. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. È stata quindi negata l'agevolazione IRPEG. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6
riduzione a metà dell'aliquota IRPEG
L'agevolazione ha carattere eccezionale ed è riconosciuta in base al profilo soggettivo degli enti espressamente indicati dalla norma, non in base alla sola attività concretamente svolta. Non è quindi applicabile in via analogica o estensiva alle fondazioni bancarie.
L. n. 218 del 1990 e D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12
La disciplina relativa al conferimento delle aziende di credito e all'obbligo di detenere e conservare la maggioranza del capitale delle società bancarie evidenzia il particolare vincolo genetico delle fondazioni bancarie con gli enti creditizi e supporta la presunzione di esercizio di impresa bancaria.
D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12
La successiva riforma, che ha attribuito alle fondazioni adeguatesi ai nuovi requisiti la personalità giuridica di diritto privato e il regime degli enti non commerciali, non ha natura interpretativa e non produce effetti retroattivi sui periodi d'imposta anteriori.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)
La disposizione viene richiamata per il regime tributario degli enti non commerciali previsto dalla riforma successiva, senza incidere retroattivamente sulla disciplina applicabile agli anni 1995 e 1996.
Art. 2697 c.c.
Spetta alla fondazione bancaria che intenda beneficiare dell'agevolazione dimostrare di avere svolto, nell'anno d'imposta interessato, un'attività del tutto diversa da quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, consistente in una prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'eccezione relativa alla genericità o all'inammissibilità dell'appello tributario deve essere dedotta in cassazione denunciando la violazione della specifica norma processuale, con adeguata formulazione del quesito, e non attraverso un vizio di motivazione o una generica omessa pronuncia.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente inclusi dalla legge.
- Per le fondazioni bancarie anteriori alla riforma del 1999, il controllo o la partecipazione qualificata in una banca può determinare una presunzione di esercizio di attività bancaria o commerciale.
- La fondazione che invochi un'agevolazione deve provare concretamente, per ciascun periodo d'imposta, di avere svolto un'attività prevalentemente o esclusivamente sociale e culturale, diversa dalla gestione e dal governo delle partecipazioni bancarie.
- Una riforma legislativa successiva non è automaticamente applicabile retroattivamente ai periodi fiscali precedenti, salvo che il legislatore le attribuisca espressamente natura interpretativa.
- Nel ricorso per cassazione, le questioni processuali devono essere censurate indicando la specifica norma processuale violata; non è sufficiente dedurre genericamente un vizio di motivazione o un'omessa pronuncia.
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