Cassazione Civile, Ordinanza n. 32253/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatori)
La controversia
La controversia nasce da operazioni di investimento svolte tramite un promotore finanziario, che avrebbe distratto nel tempo somme consegnategli da alcuni clienti per l’acquisto di prodotti finanziari. I giudici di merito hanno condannato in solido la banca ricorrente e il promotore a risarcire i clienti, riconoscendo la responsabilità della banca per aver consentito l’apertura di conti correnti di appoggio e ravvisando un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del promotore e l’operato della banca. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 31 TUF, sostenendo che la convenzione tra le società dovesse essere letta nel senso di escludere una responsabilità esclusiva della società collegata al promotore e di attribuire rilievo alla fonte legale; 2) violazione dell’art. 31 TUF e contestazione del nesso di occasionalità necessaria, assumendo che il promotore non operasse per la banca ricorrente e che fosse errata la sua qualificazione; 3) violazione dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte di appello avesse escluso il concorso colposo dei clienti nel danno e ritenuto generico il motivo di gravame sul punto. I clienti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo: 1) omesso esame e omessa pronuncia sulla responsabilità autonoma della banca per condotte proprie e dei dipendenti, diverse da quelle del promotore; 2) omesso esame delle censure alla consulenza tecnica d’ufficio; 3) erronea compensazione parziale delle spese e mancato riconoscimento delle maggiorazioni e delle spese di mediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca, ritenendo che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione di fatti e prove e una rilettura del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità, e che il terzo motivo fosse anch’esso sostanzialmente fattuale e diretto a sovvertire il giudizio di merito sul concorso causale dei clienti. Ha poi rigettato il ricorso incidentale dei clienti: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello aveva comunque esaminato la posizione della banca ed escluso una responsabilità autonoma; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata aveva già motivato sul rigetto della richiesta di rinnovo della CTU; il terzo è stato ritenuto infondato, poiché la regolazione delle spese non ha violato i limiti legali e la liquidazione rientra nel potere del giudice. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e rigetto di quello incidentale, con integrale compensazione delle spese della fase e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come norma sull’interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a una diversa lettura del fatto e del testo contrattuale.
art. 31 TUF
invocato per sostenere la responsabilità per l’operato del promotore finanziario; la Corte non ne ha discusso il merito, rilevando che i motivi chiedevano una rivalutazione del fatto.
art. 1227 c.c.
richiamato per contestare l’esclusione del concorso colposo dei clienti nella produzione del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché fattuale.
art. 115 c.p.c.
invocato a sostegno della doglianza sull’uso delle prove; la Corte ha ritenuto il motivo volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione sindacabile in cassazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sulle spese; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla regolazione delle spese.
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 4, comma 2, d.m. Giustizia n. 55/2014
richiamato nel motivo incidentale sulle spese, respinto perché la liquidazione non ha superato i limiti legali dello scaglione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell’interpretazione del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile quando, sotto la veste formale della censura di diritto, si propone solo una lettura alternativa del contratto senza dimostrare l’errore metodologico della sentenza impugnata.
- La responsabilità della banca per l’operato del promotore finanziario richiede la verifica del nesso di occasionalità necessaria, ma la contestazione di tale accertamento è insindacabile in cassazione se diretta solo a sovvertire la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive.
- Per le spese di lite il giudice conserva un ampio potere discrezionale: non può porle integralmente a carico della parte vittoriosa, ma può regolarle entro i limiti dello scaglione applicabile senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
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