Ordinanza n. 394/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il -OMISSIS- (port. N. -OMISSIS-) recante la revoca del nullaosta n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per l’assunzione di manodopera straniera
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato su richiesta di una società per motivi di lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca si fondava sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva rilevato l’incongruenza tra la capacità economica e organizzativa dell’impresa e le trenta richieste di assunzione presentate: l’impresa disponeva di sei lavoratori, di cui due soci lavoratori, aveva sospeso l’attività per un periodo ed era stata recentemente riattivata. L’Ispettorato aveva inoltre considerato il modello IVA, gli acquisti dell’annualità di riferimento e il differenziale tra margine lordo e costo del lavoro. Il ricorrente ha contestato tali valutazioni, ma la documentazione prodotta è risultata incompleta quanto all’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. 73/2022, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e alla richiesta di disponibilità al Centro per l’impiego, effettuata per sole dieci unità a fronte delle trenta richieste di nulla osta. È stato inoltre notificato il preavviso di revoca ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. La società richiedente è stata posta in liquidazione e non è quindi più disponibile a procedere all’assunzione. Il ricorrente ha altresì invocato, secondo quanto richiamato dal giudice, la possibilità del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni juris. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto ragionevole e adeguatamente argomentata la valutazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità economica dell’impresa, considerata la sproporzione tra la struttura aziendale e il numero di assunzioni richieste, nonché i dati fiscali, gli acquisti e il rapporto tra margine lordo e costo del lavoro. Ha inoltre ritenuto fondata la carenza documentale relativa all’asseverazione, alla dichiarazione sostitutiva e alla richiesta di disponibilità al Centro per l’impiego. Ha valorizzato, infine, la sopravvenuta indisponibilità dell’impresa, posta in liquidazione, a procedere all’assunzione. Richiamando un precedente del Consiglio di Stato, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non è invece configurabile quando il contratto di lavoro subordinato non sia mai stato concluso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni juris.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, come convertito
La documentazione relativa all’asseverazione richiesta dalla disposizione è stata ritenuta incompleta.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di revoca risulta regolarmente notificato al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro che richiede l’assunzione di lavoratori stranieri può fondarsi sull’esame complessivo della struttura aziendale, del numero di assunzioni richieste, dei dati fiscali, degli acquisti e del rapporto tra margine lordo e costo del lavoro.
- La sproporzione tra la consistenza effettiva dell’impresa e il numero di richieste di nulla osta, unitamente a periodi di sospensione dell’attività e a una recente riattivazione, può giustificare una valutazione negativa sulla capacità economica e occupazionale del datore di lavoro, se adeguatamente motivata.
- L’incompletezza della documentazione richiesta per il rilascio del nulla osta, inclusi l’asseverazione, la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di disponibilità al Centro per l’impiego, può escludere il fumus boni juris della domanda cautelare contro la revoca del nulla osta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro subordinato già correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che un rapporto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se ciò sia dipeso da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
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