Cassazione Penale, Ordinanza n. 08138/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto ha presentato reclamo avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato de plano il precedente reclamo contro il diniego della direzione dell'istituto penitenziario di autorizzarlo a ricevere, tramite pacco ordinario, cibi vietati da un ordine di servizio interno adottato in attuazione dell'art. 20 della circolare DAP 2/10/2017. Nel successivo ricorso per cassazione egli ha contestato la qualificazione giuridica della propria istanza, sostenendo che la pretesa riguardasse la lesione di un diritto soggettivo e non un mero reclamo generico. Il ricorso è stato però proposto personalmente dall'interessato, con memoria da lui sottoscritta e trasmessa tramite l'ufficio matricola dell'istituto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione delle regole introdotte dalla legge n. 103 del 2017 sugli artt. 571 e 613 c.p.p., che impongono la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere profili di colpa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
Il reclamo va qualificato come generico quando la pretesa non integra una situazione di diritto soggettivo tutelabile in base alle previsioni di legge sulla tutela giurisdizionale penitenziaria.
art. 571 c.p.p.
Dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il vizio del ricorso è immediatamente rilevabile.
art. 20 della circolare DAP 2/10/2017
È richiamato quale base dell'ordine di servizio interno che vietava alcuni cibi ricevibili tramite pacco ordinario.
l. n. 103 del 2017
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., introducendo l'obbligo di difesa tecnica qualificata per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il detenuto contesta un provvedimento penitenziario, il giudice deve prima verificare se la pretesa dedotta corrisponda a un diritto soggettivo tutelabile; in difetto, il reclamo va riqualificato come reclamo generico ex art. 35 ord. pen. e il relativo provvedimento non è impugnabile.
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento giurisdizionale non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo che emergano elementi idonei a escludere ogni profilo di colpa.
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