Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14578/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, RICORSO INTRODUTTIVO: - della graduatoria pubblicata in data 18 febbraio 2026, dei soli vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”, nella parte in cui non figura l’odierna ricorrente; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”, pubblicata in data 19 febbraio 2026, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva di posto di cui all’art. 1, comma 4, del bando di concorso e la colloca nella graduatoria degli idonei alla posizione n. 3809; - della graduatoria finale di merito rettificata del detto concorso pubblico, pubblicata in data 3 aprile 2026, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva di posto di cui all’art. 1, comma 4, del bando di concorso e la colloca nella graduatoria degli idonei alla posizione n. 3810; - del verbale della Commissione esaminatrice della sessione del 18.2.2026, ancorché non conosciuto; - del verbale della Commissione esaminatrice della sessione del 2.4.2026 con la quale è stata approvata la graduatoria rettificata dei vincitori, ancorché non conosciuto; - dell’eventuale provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori ed idonei, ancorché non conosciuto; - dell’eventuale provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione con cui è stata disposta l’assunzione dei vincitori del concorso pubblico; - dell’eventuale provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito; - del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 19 febbraio 2026, volta ad ottenere la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del titolo di riserva; - della mancata ostensione degli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente in data 20 febbraio 2026; - e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice nella parte di interesse sebbene allo stato non conosciuti; nonché per la condanna ex art. 34 c.p.a. del Ministero della Giustizia all’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso; PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: della graduatoria rettificata pubblicata in data 15 aprile 2026; SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della graduatoria rettificata pubblicata in data 26 maggio 2026; - del verbale della Commissione RIPAM, ancorché non conosciuto, con il quale è stata approvata la predetta graduatoria e confermato il mancato riconoscimento del titolo di riserva alla ricorrente e la sua collocazione nella posizione n. 3814 tra gli idonei non vincitori.

Giustizia amministrativa202604461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie del concorso per l’Area assistenti del Ministero della Giustizia, anche nelle successive rettifiche, nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente la riserva per lo svolgimento del servizio civile e la collocano tra gli idonei non vincitori; mancata ostensione degli atti e silenzio-rigetto sull’istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e organi concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori, la graduatoria finale di merito e le successive graduatorie rettificate del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, chiedendo il riconoscimento del titolo di riserva connesso allo svolgimento del servizio civile e la conseguente inclusione tra i vincitori riservisti. Ha dedotto di avere omesso, per mero errore, di selezionare nella domanda la casella relativa al possesso del titolo di riserva, sostenendo tuttavia di aver indicato lo svolgimento del servizio civile nella sezione dedicata alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni. Ha contestato, inoltre, gli atti connessi, il mancato riesame in autotutela e la mancata ostensione degli atti richiesti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che il Ministero, quale amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo al procedimento concorsuale. Nel merito, il giudice ha ritenuto che la ricorrente non fosse incorsa in una semplice omissione, ma avesse espressamente dichiarato nella domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva o comunque di non volersene avvalere. L’amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, poiché nei procedimenti selettivi il concorrente sopporta le conseguenze degli errori nella compilazione della domanda e la successiva integrazione determinerebbe una violazione della par condicio. Il TAR ha inoltre applicato il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito il giudizio nel merito con sentenza semplificata, previa verifica dei presupposti processuali e dell’avviso alle parti.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione resa dalla candidata nella domanda di partecipazione, secondo le forme delle dichiarazioni sostitutive, è stata considerata rilevante per stabilire il contenuto della sua autodichiarazione circa il possesso o l’utilizzo del titolo di riserva.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede dell’amministrazione costituisce, secondo il TAR, fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium, applicato alla dichiarazione resa dalla candidata nella domanda di concorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali il candidato è tenuto a compilare la domanda con particolare diligenza e sopporta le conseguenze degli errori o delle omissioni imputabili alla propria dichiarazione, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
  • Quando il candidato dichiara espressamente nella domanda di non possedere o di non voler far valere un titolo di riserva, la successiva allegazione del possesso del titolo non può essere trattata come una mera irregolarità emendabile mediante soccorso istruttorio.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o contraddire una dichiarazione espressamente resa nella domanda di partecipazione, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede, impedisce al candidato di contestare successivamente il contenuto di una dichiarazione espressa resa nella domanda di concorso, quando da essa dipenda il mancato riconoscimento di un titolo o beneficio selettivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.