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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’annullamento quanto al ricorso principale: 1) della Determinazione dirigenziale n. 1637 del 26.09.2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 - Attività produttive e valorizzazione del territorio, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria alla realizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 per numero 10 prestazioni di Centro Residenziale Autismo in favore della società Starbene S.r.l.; 2) del parere positivo di compatibilità con la programmazione regionale prot. n. 381890 del 30.08.2022, rilasciato ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dalla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, avente ad oggetto "Rif. Suap 5724 del 17/02/2021. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 - Società Centro Fisioterapico STARBENEB S.r.l. con sede legale ed operativa nel Comune di Crotone, Via Largo Covelli n. 4"; 3) della valutazione positiva resa dalla Regione Calabria - Settore 8 Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362480 del 05.08.2022, per come richiamata nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, anche se non conosciuta e laddove di interesse. 4) della valutazione positiva dell'ASP di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381890 del 30.08.2022. Per l'annullamento, altresì, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa Sede impugnato, e tra questi gli altri atti dell'istruttoria laddove effettuata e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti. quanto ai motivi aggiunti: 1) del Decreto n. 14168 del 05.10.2023, numero Registro Dipartimento 946, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi SocioSanitari - Settore n. 2, Autorizzazioni ed Accreditamenti della Regione Calabria, ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in favore del Centro Fisioterapico STARBENE Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 per l'erogazione di n. 10 prestazioni pro/die semiresidenziali per autismo; 2) della Delibera n. 505 del 06.09.2023 dell'ASP di Crotone con la quale il Commissario Straordinario, nel prendere atto della Relazione Conclusiva Aziendale per l'autorizzazione Sanitaria, esprime parere favorevole sul possesso dei requisiti organizzativi, tecnologico e strutturali per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio per l'erogazione di n. 10 prestazioni pro/die semiresidenziali per autismo, riferita alla struttura sanitaria privata denominata "Centro Fisioterapico Starbene Srl", anche se non conosciuta, laddove richiamata nel D.D. 14168/2023 e nella parte di interesse; e, dunque anche, della Relazione Conclusiva Aziendale per l'autorizzazione Sanitaria; 3) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa Sede impugnato, e tra questi: 1) la Nota prot. n. 9449 del 10.01.2023 con la quale il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari ha chiesto al Commissario Straordinario dell'ASP di Crotone l'attivazione della procedura riguardante la verifica sul possesso dei requisiti di legge, anche se non conosciuta e nella parte di interesse; 2) l'istanza di autorizzazione sanitaria all'esercizio per n. 10 prestazioni pro/die semiresidenziali per autismo, presentata dal Centro Fisioterapico Starbene ed assunta al protocollo regionale n. 574459 del 28.12.2022, per quanto di interesse; 2) gli atti tutti delle istruttorie laddove effettuate e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202201611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione comunale alla realizzazione di una struttura sanitaria per 10 prestazioni giornaliere semiresidenziali per autismo, unitamente ai presupposti pareri regionali; successiva autorizzazione all’esercizio della struttura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore sanitario concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato, anteriormente alla controinteressata, un’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro per l’autismo. Dopo avere ottenuto un’autorizzazione solo parziale, impugnava l’autorizzazione rilasciata alla controinteressata per le medesime prestazioni. Deduceva la violazione dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, della l.r. Calabria n. 24/2008, del relativo regolamento attuativo e degli atti di programmazione regionale, nonché eccesso di potere. In particolare sosteneva che, in presenza di più domande relative alle medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la Regione dovesse svolgere un’effettiva istruttoria comparativa secondo i criteri regolamentari, verificando anche l’eventuale anteriorità delle istanze; che la propria struttura avrebbe dovuto essere preferita; e che i provvedimenti non spiegavano adeguatamente perché fossero stati assegnati alla controinteressata 10 posti a fronte della precedente richiesta della ricorrente. Con i motivi aggiunti impugnava inoltre l’autorizzazione all’esercizio rilasciata alla controinteressata, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri, tra cui l’omessa verifica dei requisiti minimi e l’insufficiente motivazione sul fabbisogno e sulla localizzazione territoriale. La controinteressata eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la ricorrente aveva successivamente ottenuto un’autorizzazione per ulteriori 20 prestazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Commissario ad acta, poiché nessuno degli atti impugnati era stato adottato da tali soggetti e la competenza procedimentale apparteneva alla Regione e al Comune. Ha respinto l’istanza di riunione con altri ricorsi, rilevando che la riunione è facoltativa e che non ricorrevano, per tutti i giudizi indicati, identità soggettiva e oggettiva. Ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse della ricorrente riguardava l’assegnazione dei posti previsti dalla specifica programmazione aziendale e, comunque, permaneva l’interesse alla rivalutazione ora per allora della legittimità degli atti antecedenti alla successiva autorizzazione. Nel merito ha accolto il ricorso principale. La Regione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica in materia di compatibilità con la programmazione sanitaria, doveva svolgere una valutazione concreta e attuale del fabbisogno, della localizzazione e delle esigenze territoriali, motivando effettivamente le ragioni della scelta. Il riferimento generico alla localizzazione, alle esigenze assistenziali e alla redistribuzione equa delle prestazioni non era sufficiente: le motivazioni erano standardizzate, identiche per più strutture e prive di indicazioni su circostanze concrete. Inoltre, il criterio della redistribuzione equa non era previsto dai regolamenti applicabili. Il mero richiamo alla maggiore raggiungibilità non risultava conferente, considerato che tre delle quattro strutture assegnatarie erano ubicate nello stesso Comune. Il TAR ha quindi annullato l’autorizzazione comunale e i pareri regionali presupposti, imponendo una nuova valutazione comparativa e motivata secondo i criteri regolamentari. Quanto ai motivi aggiunti, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione aveva fatto venir meno il presupposto dell’autorizzazione all’esercizio, avente a oggetto le medesime prestazioni. Le spese sono state poste a carico della Regione e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce [...] la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

    La realizzazione di strutture sanitarie private è subordinata a una verifica regionale, vincolante per il Comune, concreta e attuale, riferita al fabbisogno complessivo, alla localizzazione e all’accessibilità dei servizi.

  • art. 3 l.r. Calabria n. 24/2008

    L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale.

    Il Comune rilascia l’autorizzazione alla realizzazione soltanto previa verifica regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria.

  • art. 6, comma 1, regolamento attuativo della l.r. Calabria n. 24/2008, come introdotto dal D.C.A. n. 81/2016

    Qualora siano presentate diverse richieste [...] il Dipartimento regionale [...] effettua la verifica di compatibilità, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti.

    In presenza di domande concorrenti per le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la Regione deve confrontare i progetti secondo i criteri previsti; la data anteriore opera quale criterio residuale in caso di parità.

  • art. 6, comma 1, regolamento attuativo della l.r. Calabria n. 24/2008, come modificato dal D.C.A. n. 160/2022

    Il Dipartimento regionale [...] effettua la verifica di compatibilità sulla base dei seguenti criteri: a) fabbisogno complessivo; b) localizzazione territoriale [...] c) il criterio cronologico, in caso di presentazione di più domande per le stesse prestazioni.

    Anche nel testo modificato, il criterio cronologico non può essere eluso senza un esame effettivo e motivato del fabbisogno e della localizzazione territoriale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il rinvio per relationem è ammissibile, ma la motivazione richiamata deve consentire di comprendere le ragioni concrete della decisione; un richiamo a motivazioni standardizzate e prive di dati specifici non soddisfa l’obbligo motivazionale.

  • art. 8-ter, comma 4, d.lgs. n. 502/1992

    L’autorizzazione all’esercizio si colloca a valle dell’autorizzazione alla realizzazione e, per le medesime prestazioni, ne presuppone l’esistenza.

  • art. 11, comma 6, l.r. Calabria n. 24/2008

    La disciplina dell’autorizzazione all’esercizio presuppone il previo titolo autorizzatorio alla realizzazione della struttura.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La legittimazione passiva nel giudizio impugnatorio spetta all’amministrazione che ha effettivamente emanato l’atto impugnato.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione di ricorsi connessi costituisce una facoltà discrezionale del giudice e non un obbligo, anche in presenza di questioni analoghe.

Massime di principio

  • In presenza di più domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie aventi a oggetto le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, l’amministrazione regionale deve svolgere un’effettiva valutazione comparativa secondo i criteri stabiliti dalla disciplina regolamentare applicabile; il criterio cronologico, ove previsto in via residuale, può essere superato soltanto sulla base di un esame concreto e motivato degli altri criteri.
  • La verifica regionale di compatibilità prevista dall’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, pur esprimendo un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, deve riferirsi in modo puntuale e attuale al fabbisogno sanitario, alla localizzazione delle strutture e alle concrete esigenze territoriali; non può risolversi in formule generiche o in motivazioni standardizzate.
  • Il criterio della redistribuzione equa delle prestazioni non può fondare autonomamente la scelta tra domande concorrenti quando non sia previsto dalla disciplina regolamentare applicabile e non sia accompagnato dall’indicazione delle specifiche esigenze territoriali perseguite.
  • Il Comune, quando la disciplina regionale prevede che il parere di compatibilità sia obbligatorio e vincolante, deve conformarsi alla valutazione regionale, ma l’illegittimità del parere regionale per difetto di motivazione si riflette sull’autorizzazione comunale adottata sulla sua base.
  • L’autorizzazione sanitaria all’esercizio, quando riguarda le medesime prestazioni già oggetto dell’autorizzazione alla realizzazione, presuppone quest’ultima; l’annullamento del titolo alla realizzazione determina la caducazione del presupposto dell’autorizzazione all’esercizio e rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione di quest’ultima.
  • Nel giudizio amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha adottato l’atto contestato; soggetti istituzionali estranei all’adozione degli atti impugnati non sono legittimati passivamente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaOrganizzazione del servizio sanitarioInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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