Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9907/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, già partecipata per il 51% da una società del gruppo e per il 49% da una società estera, aveva conferito a un’altra società interamente partecipata dalla prima il ramo d’azienda relativo alla produzione di batterie piccole ermetiche. L’Amministrazione aveva ritenuto elusiva l’operazione e disconosciuto, ai fini Irpeg per il 2002, minusvalenze pari a Euro 7.617.000,00, recuperandole a imponibile; la deduzione era stata utilizzata nel 2002 fino ad azzerare il reddito e, per la parte residua, negli anni 2003-2005. La società sosteneva che la produzione fosse ormai strutturalmente in perdita e non competitiva, e che la cessione, effettuata al valore stimato dal perito nominato ai sensi dell’art. 2343 c.c., rispondesse all’esigenza economica di liquidare l’attività e ricollocare il personale specializzato. La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza depositata il 14 febbraio 2012, aveva accolto parzialmente l’appello: aveva riconosciuto la necessità economica di interrompere la produzione, ma aveva ridotto a Euro 5.422.830,00 le minusvalenze disconosciute e annullato le sanzioni. La società ha proposto otto motivi: (1) omessa pronuncia sulla nullità dell’accertamento per mancata considerazione delle difese presentate nel contraddittorio endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 37-bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973; (2) omessa pronuncia sulla contestazione relativa all’asserito aggiramento di obblighi o divieti tributari; (3) ultrapetizione per la rideterminazione delle minusvalenze; (4) violazione dell’art. 37-bis, perché, una volta riconosciute valide ragioni economiche, non si poteva mantenere il disconoscimento parziale delle minusvalenze per ragioni attinenti alla medesima contestazione antielusiva; (5) motivazione insufficiente sui criteri della rideterminazione; (6) omessa pronuncia sull’operazione alternativa e sull’assenza di un vantaggio fiscale indebito; (7) omessa pronuncia su ulteriori questioni comprese nel quarto motivo d’appello; (8) omessa pronuncia sulle denunciate omissioni della sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha censurato per violazione dell’art. 37-bis e dell’art. 112 c.p.c. la rideterminazione delle minusvalenze e l’annullamento delle sanzioni, deducendo che la Commissione regionale aveva deciso oltre l’oggetto della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo principale: la motivazione della sentenza regionale implicava il rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso, poiché una diversa conclusione avrebbe determinato una contraddizione logica tra motivazione e statuizione. Ha accolto il quarto motivo principale: riconosciute valide ragioni economiche per la cessione e quindi escluso l’intento elusivo, la Commissione regionale non poteva, applicando l’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, mantenere il disconoscimento di alcune minusvalenze, giacché la norma collegava l’inopponibilità dell’operazione alla sussistenza dell’intento elusivo. L’avviso aveva fondato il recupero esclusivamente sull’elusione, senza addurre autonome violazioni sostanziali che potessero giustificare il disconoscimento di singole voci. Ha accolto anche il terzo motivo principale, perché la rideterminazione delle minusvalenze, distinguendo tra passività opponibili e non opponibili senza contestazioni autonome rispetto all’elusione, aveva oltrepassato i limiti della controversia. Sono rimasti assorbiti il secondo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo. La Corte ha accolto anche l’unico motivo incidentale dell’Agenzia per le stesse ragioni di ultrapetizione, riferite sia alla rideterminazione delle minusvalenze sia all’annullamento delle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    La doglianza non coglie nel segno perchè l’iter argomentativo della decisione impugnata implica un rigetto implicito dell’eccepita nullità dell’atto impositivo, dovendosi altrimenti configurare una contraddizione logica tra motivazione e statuizione.

    Nel caso concreto, la Corte considera implicitamente respinta l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per mancato esame delle difese presentate nel contraddittorio endoprocedimentale, sulla base del contenuto complessivo della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 37-bis, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    La norma, prevedendo l’inopponibilità dell’operazione all’Amministrazione finanziaria, prevede quale discrimine la sussistenza o meno dell’intento elusivo. Venendo meno questo, deve escludersi qualunque inopponibilità.

    Ai fini dell’art. 37-bis, l’inopponibilità dell’operazione e delle minusvalenze fondate su di essa presuppone l’intento elusivo. Se il giudice riconosce valide ragioni economiche ed esclude l’elusione, non può mantenere, sulla base della medesima contestazione, un disconoscimento parziale delle minusvalenze; occorrono eventuali autonome ragioni giuridiche, risultanti dall’atto impositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Le ultime considerazioni supportano anche l’accoglimento del terzo motivo, con cui ci si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c per ultrapetizione, essendosi pronunciato il giudice d’appello oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni, per aver distinto tra le varie passività quelle opponibili all’Amministrazione e quelle inopponibili, senza che emergessero contestazioni indipendenti dalla natura elusiva dell’operazione.

    Il giudice incorre in ultrapetizione se, in assenza di contestazioni autonome rispetto alla natura elusiva dell’operazione, ridetermina le minusvalenze distinguendo tra componenti opponibili e non opponibili all’Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, l’inopponibilità di atti e negozi presuppone che essi siano privi di valide ragioni economiche e diretti a conseguire un indebito vantaggio fiscale; riconosciute valide ragioni economiche, viene meno il fondamento antielusivo del disconoscimento.
  • Quando l’avviso di accertamento fonda il recupero esclusivamente sull’elusività di un’operazione, l’esclusione dell’intento elusivo impedisce di mantenere, sulla medesima base, un disconoscimento parziale di componenti negative. Il recupero può eventualmente fondarsi su ragioni giuridiche autonome, purché siano state addotte nell’atto impositivo.
  • Il giudice tributario viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se distingue componenti opponibili e non opponibili e ridetermina il recupero sulla base di contestazioni che non risultano comprese nella motivazione dell’atto impositivo né nelle questioni sottoposte al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.