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Ordinanza

Ordinanza n. 428/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia di destituzione dal servizio, delibera del Consiglio provinciale di disciplina, decreto prefettizio di revoca della cessazione dal servizio per limiti di età e atti applicativi con effetti pensionistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, tra l'altro, il differimento e il successivo riavvio del procedimento disciplinare, deducendo contrasto o contraddittorietà tra gli atti dell'amministrazione; l'imprecisione della motivazione, anche rispetto agli esiti del giudizio penale; la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati e la mancata considerazione delle circostanze attenuanti; l'illegittimità della retrodatazione della destituzione al momento iniziale della sospensione cautelare, con conseguenze sulla posizione previdenziale; nonché la violazione del contraddittorio procedimentale. Il TAR ha rilevato che non erano state prodotte le plurime sentenze penali, inclusa quella della Corte di cassazione, né la delibera del Consiglio provinciale di disciplina, disponendo l'acquisizione di tale documentazione in vista della trattazione del merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al primo motivo, ha escluso il contrasto o la contraddittorietà tra il differimento e il successivo riavvio dell'iter disciplinare, osservando che il procedimento era stato riavviato il 14 ottobre 2025, dopo il deposito della motivazione della sentenza della Corte di cassazione, la quale aveva evidenziato la gravità della condotta per i fatti oggetto di responsabilità penale irrevocabile. Ha ritenuto non apparente né imprecisa la motivazione del provvedimento disciplinare, fondata sull'intangibilità della pronuncia della Corte d'appello quanto ai reati residui e sul richiamo alla gravità della condotta, non puntualmente smentita nel ricorso. Ha escluso, allo stato, la sproporzione della destituzione, ritenendo che le condotte delittuose commesse verso una pluralità di persone integrassero atti rivelatori della mancanza del senso dell'onore o del senso morale e atti gravemente contrari ai doveri assunti con il giuramento, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 737/1981. Ha ritenuto verosimile che le circostanze attenuanti fossero già state esaminate dalla Commissione di disciplina, che si era espressa all'unanimità. In tema di retrodatazione, ha considerato il provvedimento coerente con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la destituzione del dipendente pubblico già sospeso decorre dall'inizio della sospensione cautelare anche quando il dipendente sia stato temporaneamente riammesso in servizio alla scadenza del periodo massimo di sospensione, ferma la valutazione previdenziale e di quiescenza del periodo intercorrente tra riammissione e destituzione. Ha ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, la breve riammissione in servizio accompagnata dagli accertamenti sanitari dovuti e ha considerato garantito il contraddittorio dalla corretta scansione del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha inoltre disposto istruttoria, ordinando al Ministero di produrre entro 60 giorni le sentenze penali e la proposta della Commissione di disciplina, onerando anche il ricorrente della produzione della medesima documentazione, e ha fissato l'udienza pubblica per il merito.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 737/1981

    atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento

    La disposizione legittima la sanzione espulsiva per condotte espressive della mancanza del senso dell'onore o del senso morale o gravemente contrarie ai doveri derivanti dal giuramento; il TAR ha ritenuto che le condotte delittuose commesse verso una pluralità di persone potessero rientrare in tali ipotesi.

  • art. 9 l. 7 febbraio 1990, n. 19

    Il richiamo è posto a fondamento della disciplina della riammissione in servizio alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione cautelare, senza escludere la successiva decorrenza della destituzione dall'inizio della sospensione.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione processuale applicata per la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La destituzione dal servizio di un appartenente alla Polizia di Stato può risultare proporzionata quando la condotta, anche alla luce di una responsabilità penale irrevocabile, sia idonea a ledere gravemente i doveri fondamentali derivanti dallo status e dal giuramento, rientrando nelle ipotesi di atti rivelatori della mancanza del senso dell'onore o del senso morale.
  • La decorrenza della destituzione del dipendente pubblico già sospeso cautelarmente può essere fissata al momento iniziale della sospensione anche quando, alla scadenza del periodo massimo di sospensione, il dipendente sia stato temporaneamente riammesso in servizio; resta distinta la valutazione previdenziale e di quiescenza dell'attività svolta nel periodo tra riammissione e destituzione.
  • La breve riammissione in servizio successiva alla sospensione cautelare, se avvenuta per effetto della scadenza del periodo massimo di sospensione e accompagnata dagli accertamenti sanitari previsti, non impedisce la successiva applicazione della destituzione con decorrenza retroattiva.
  • In sede cautelare, la mancata produzione di sentenze penali e degli atti della commissione disciplinare non impedisce al giudice di pronunciarsi provvisoriamente quando gli elementi disponibili consentano una valutazione del fumus, salva l'acquisizione della documentazione per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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