Sentenza del 06/07/2016 n. 3987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEI REDDITI - Valutazione dei fattori indice di capacità contributiva - Onere della prova - Onere di prova contraria incombe sul contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa basata sugli indici di spesa è ritenuta legittima quanto all'impostazione probatoria. Il giudice non può disapplicare la capacità di spesa attribuita presuntivamente dai decreti ministeriali, ma deve esaminare esclusivamente l'eventuale prova contraria fornita dal contribuente. In assenza di tale prova, l'accertamento induttivo fondato sugli indici può essere confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento induttivo del reddito fondato sugli indici di spesa e sui fattori-indice di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992. Il contribuente contestava, in sostanza, la determinazione presuntiva del reddito e la capacità degli elementi di spesa considerati di dimostrare l'effettiva capacità contributiva. Secondo il principio affermato, la presenza dei fattori-indice individuati dai decreti consente all'Amministrazione finanziaria di presumere il relativo reddito senza dover fornire ulteriori prove; spetta invece al contribuente dimostrare che il fattore-indice non sussisteva oppure che la spesa effettiva era inferiore a quella presunta.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 10 settembre 1992
Individua, insieme al decreto del 19 novembre 1992, gli indici di spesa ai quali l'ordinamento attribuisce un valore presuntivo di capacità contributiva e di reddito.
Decreto ministeriale 19 novembre 1992
Concorre a stabilire i fattori-indice e i relativi valori di spesa utilizzabili per la determinazione presuntiva del reddito.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su indici di spesa normativamente predeterminati, l'Amministrazione deve provare l'esistenza degli elementi-indice, ma non anche il reddito effettivo corrispondente, poiché il valore presuntivo è già stabilito dalla normativa.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica: può dimostrare che il bene o servizio considerato non era nella sua disponibilità, che la spesa non è stata sostenuta oppure che l'importo reale era inferiore a quello presunto.
- La mera contestazione dell'idoneità degli indici o della loro astratta capacità dimostrativa, senza prova contraria sui singoli elementi, normalmente non è sufficiente.
- Il giudice deve valutare la prova contraria del contribuente, ma non può sostituire o disapplicare autonomamente i valori presuntivi fissati dai decreti ministeriali.
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