Sentenza n. 363/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 12.04.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto Agro-Fotovoltaico, denominato “Ine Scavo”, della potenza complessiva di 37 MWp sito in Località Masseria Pesce nel Comune di Ramacca (CT) ed opere di connessione nei comuni di Ramacca (CT) e Belpasso (CT), pur a fronte della diffida del 4.09.2025; nonché per l’accertamento della natura soprassessoria, ovvero in subordine per l’annullamento della nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 169539 del 16.09.2025, trasmessa alla Società via pec in pari data, con cui è stato comunicato che “la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale”; per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agro-fotovoltaico e nota ministeriale soprassessoria che comunicava la prosecuzione dell’istruttoria senza concludere il procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato il 12 aprile 2023 un’istanza di VIA statale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 37 MWp e per le relative opere di connessione. Dopo la dichiarazione di procedibilità, le integrazioni documentali e la rinnovazione dell’avviso pubblico, la consultazione del pubblico si era conclusa il 5 luglio 2024 senza che il procedimento fosse definito. A seguito della diffida del 4 settembre 2025, il Ministero, con nota del 16 settembre 2025, aveva comunicato soltanto di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di voler adottare il provvedimento finale dopo il completamento dell’istruttoria tecnica. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia e la natura soprassessoria della nota, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento di VIA.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, sia in via generale ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, sia in ragione della disciplina speciale della VIA. Il silenzio-inadempimento ricorre quando l’amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non definisce un’istanza privata che sollecita l’esercizio di un potere pubblico; l’obbligo di provvedere sussiste anche quando il contenuto della decisione sia discrezionale e persino quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nel procedimento di VIA, tutti i termini sono qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La nota ministeriale è stata qualificata come soprassessoria, perché si limitava a riferire la trasmissione degli atti alla Commissione senza adottare una determinazione conclusiva. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, lo schema di provvedimento di VIA senza vincolo di contenuto; ha ordinato al Ministero di adottare, entro i successivi cento giorni, il provvedimento espresso conclusivo, di accoglimento o di diniego. Ha inoltre ordinato all’Assessorato regionale competente e alla struttura periferica di esprimere il parere di spettanza, precisando che per il concerto può operare l’art. 17-bis della l. n. 241/1990. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero, con facoltà di delega. Il TAR ha precisato che l’ordine giudiziale non vincola il contenuto discrezionale della futura decisione di VIA. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia in presenza dell’obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, in caso di persistente inerzia, di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordine di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; l’obbligo può sussistere anche in assenza di una disciplina specifica, in ragione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Individua il titolare del potere sostitutivo e rileva ai fini dell’intervento commissariale; non è dovuto un compenso ulteriore per il commissario in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 17-bis l. 241/1990
Può operare, secondo la sentenza, in relazione al concerto richiesto all’amministrazione regionale nell’ambito del procedimento di VIA.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla società.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Disciplina la conclusione del procedimento di VIA; il comma 7 qualifica come perentori tutti i termini del procedimento.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Rileva, insieme agli artt. 24 e 25, per i tempi e le modalità del procedimento di VIA relativo ai progetti considerati.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Rileva per la disciplina dei tempi e delle modalità del procedimento di VIA.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
È richiamato quale fondamento delle competenze regionali siciliane in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637
È richiamato quale norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di competenze paesaggistiche regionali.
Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022
È richiamato quale ulteriore conferma dell’esigenza di accelerare le procedure autorizzative per le energie rinnovabili e del carattere di interesse pubblico prevalente di tali interventi.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non definisce un’istanza privata idonea a sollecitare l’esercizio di un potere pubblico, purché sussista uno specifico obbligo di provvedere.
- L’obbligo di provvedere non dipende dal carattere vincolato o discrezionale del potere: anche quando l’amministrazione disponga di discrezionalità sul contenuto della decisione, deve comunque adottare un provvedimento espresso.
- La presentazione di un’istanza formale non pretestuosa impone all’amministrazione di concludere il procedimento anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tali valutazioni devono essere espresse in un provvedimento e non possono giustificare l’inerzia.
- Nel procedimento di VIA, i termini previsti dalla disciplina speciale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006; il loro decorso senza provvedimento conclusivo integra il presupposto per l’accertamento del silenzio-inadempimento, ove sussista l’obbligo di provvedere.
- Una comunicazione con cui l’amministrazione si limiti a riferire la trasmissione degli atti all’organo istruttorio e rinvii a un momento futuro l’adozione del provvedimento finale ha natura soprassessoria e non vale a escludere l’illegittimità dell’inerzia.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può imporre termini per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento espresso, nonché nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, senza predeterminare il contenuto della decisione quando l’esercizio del potere amministrativo sia discrezionale.
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