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Parere

Parere n. 1782/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Danila Busseni contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale Scolastico di Milano e nei confronti della professoressa Vita Alba Asaro per l’annullamento: - del provvedimento n. 19221 del 18 agosto 2020, che dispone l’individuazione dei docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2020/21 nella provincia per ciascuno indicata, nella parte in cui lede i suoi interessi; - del provvedimento non conosciuto di immissione in ruolo presso la provincia di Milano presso l’Istituto MIEE8E3023 – Scuola Primaria – viale Gavazzi, comunicato a mezzo email in data 29 agosto 2020; - ove necessario, dei seguenti provvedimenti, nella parte in cui ledono i suoi interessi: - il provvedimento prot. n. 18367 del 7 agosto 2020 relativo alle operazioni propedeutiche al reclutamento del personale docente per l’a.s. 2020/2021; - il decreto n. 91 dell’8 agosto 2020, nella parte in cui dispone la compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa; - il decreto n. 2309 dell’11 agosto 2020, con il quale si determina il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, da effettuarsi per l’anno scolastico 2020/2021, ripartito nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad esaurimento secondo le tabelle allegate al citato provvedimento; - il decreto n. 2353 del 17 agosto 2020, con il quale è stato stabilito il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, da effettuarsi per l’anno scolastico 2020/2021, ripartito nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad esaurimento secondo le tabelle allegate al citato provvedimento, che sostituiscono integralmente le tabelle allegate al Decreto 11 agosto 2020 n. 2309; - la nota prot. n. 25 dell’8 giugno 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ove letto ed interpretato relativo alla procedura assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; - il provvedimento prot. n. 2417 del 28 agosto 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale relativo alla procedura di scorrimento dalla posizione successiva all’ultimo aspirante individuato con provvedimento 24 agosto 2020, prot. 19500; - il provvedimento prot. n. 2419 del 28 agosto 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale relativo destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/21, per la classe di concorso e la provincia rispettivamente indicate; - ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202101451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti di reclutamento e assegnazione dei docenti per l’a.s. 2020/2021 in Lombardia, nella parte relativa all’individuazione della ricorrente e alla sua assegnazione alla provincia di Milano anziché a quella di Brescia.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente, vincitrice della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1546/2018 per la classe di concorso EEEE della scuola primaria e assunta a tempo indeterminato a Milano dal 1° settembre 2020, contestava le modalità di scorrimento delle graduatorie di merito e delle graduatorie ad esaurimento nelle operazioni di reclutamento per l’a.s. 2020/2021. Deduceva: la violazione dell’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994 e difetti di istruttoria e di applicazione dei presupposti; la violazione dell’art. 5, comma 5, del provvedimento regionale prot. n. 25 dell’8 giugno 2020 e l’illegittimità degli atti conseguenti; la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità; nonché l’illegittimità costituzionale della procedura assunzionale per chiamata prevista dall’art. 1, commi da 17 a 17-septies, del d.l. n. 126/2019. Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché era stata assunta a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza. Il Ministero aveva eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. La ricorrente aveva inoltre chiesto la compensazione delle spese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene che l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nella provincia di appartenenza abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato e dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure e senza decidere l’eccezione ministeriale di difetto di giurisdizione. La domanda cautelare resta assorbita. La richiesta di compensazione delle spese è dichiarata estranea al petitum del ricorso straordinario: ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il rimedio è diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi e non consente di proporre domande di accertamento o di condanna. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere.

Osservazioni

Sopravvenuta soddisfazione dell’interesse

L’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nella provincia di appartenenza ha soddisfatto integralmente l’interesse perseguito con il ricorso; ne consegue la cessazione della materia del contendere, distinta dalla mera sopravvenuta carenza di interesse.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Richiesta di compensazione delle spese

La richiesta è estranea al petitum del ricorso straordinario, rimedio impugnatorio volto all’annullamento di atti amministrativi definitivi, nel quale non sono proponibili domande di accertamento o di condanna.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    L’articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971, infatti, prevede che “Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse”, così configurando un rimedio che ha natura tipicamente impugnatoria, attraverso il quale possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio.

    Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono quindi estranee al suo petitum le domande di accertamento e di condanna, compresa la domanda di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione determina l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, per effetto di un nuovo assetto satisfattivo intervenuto nel rapporto controverso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione è distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima si verifica quando la decisione diviene inutile o l’interesse alla pronuncia viene meno senza che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi; non vi sono proponibili autonome domande di accertamento o di condanna.

Ricorso straordinario sulle assunzioni dei docenti per l’a.s. 2020/2021

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di una docente vincitrice del concorso per la scuola primaria, che contestava le operazioni di reclutamento e la propria assegnazione alla provincia di Milano anziché a quella di Brescia. La controversia si è chiusa dopo che la ricorrente ha comunicato di essere stata assunta a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza.

Atti contestati e censure

Il ricorso investiva il provvedimento regionale del 18 agosto 2020 di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo indeterminato e gli atti presupposti relativi al reclutamento, alla determinazione e ripartizione dei contingenti e alla procedura assunzionale per chiamata. La ricorrente, assunta a Milano dal 1° settembre 2020, sosteneva che le modalità di scorrimento delle graduatorie di merito e delle graduatorie ad esaurimento l’avessero danneggiata nell’assegnazione della provincia di titolarità.

Le censure riguardavano la violazione dell’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994 e difetti di istruttoria; la violazione dell’art. 5, comma 5, del provvedimento regionale prot. n. 25 dell’8 giugno 2020; la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità; infine, la legittimità costituzionale della procedura assunzionale per chiamata disciplinata dall’art. 1, commi da 17 a 17-septies, del d.l. n. 126/2019, convertito dalla l. n. 159/2019. Il Ministero aveva eccepito il difetto di giurisdizione e sostenuto, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

Cessazione della materia del contendere

La ricorrente ha dichiarato nel corso del procedimento di non avere più interesse alla trattazione, poiché nel frattempo era stata assunta a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza. La Sezione considera tale assunzione integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e dichiara la cessazione della materia del contendere. Non vengono quindi esaminate nel merito le censure né decisa l’eccezione di difetto di giurisdizione; la domanda cautelare è assorbita.

Il parere richiama la distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La prima presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato; la seconda ricorre, invece, quando la decisione diviene sostanzialmente inutile o la parte dichiara di non avere più interesse, senza che ricorra necessariamente un assetto integralmente satisfattivo. È citata, sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303.

Domanda sulle spese e limiti del ricorso straordinario

La Sezione ritiene estranea al ricorso straordinario la richiesta della ricorrente di compensare le spese. In base all’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il rimedio è diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità e non consente di proporre domande di accertamento o di condanna. A sostegno sono richiamati precedenti della Sezione Prima, tra cui i pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Esito

La Sezione esprime il parere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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