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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16632/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo derivante da più rapporti bancari, distinguendo una parte in chirografo e una parte con prelazione ipotecaria. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito chirografario; il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha confermato l’ammissione soltanto per una somma inferiore, escludendo sia la prova completa di un conto corrente sia la prova della garanzia ipotecaria su un mutuo, rilevando anche la tardività dei documenti prodotti a sostegno della prelazione e la mancanza di conteggio degli interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) avrebbe dovuto considerarsi formato un giudicato endofallimentare sulla natura ipotecaria del credito, e comunque la curatela non avrebbe potuto contestare per la prima volta in opposizione l’assenza della garanzia; 2) la documentazione a prova dell’ipoteca non sarebbe stata tardiva, perché depositata nella prima difesa utile dopo la contestazione del curatore; 3) il credito da conto corrente sarebbe stato documentalmente provato e il tribunale avrebbe errato nel negarne l’ammissione per insufficienza probatoria e nel valorizzare la risalenza di una ricognizione di debito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la pertinenza del tema del giudicato endofallimentare sulla prelazione ipotecaria, osservando che il credito non era stato ammesso in quella forma e che quindi la questione restava assorbita dalla mancata ammissione. Ha poi ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. quanto alle nuove eccezioni del curatore, poiché l’opposizione consente un riesame pieno della verifica. Quanto alla prova dell’ipoteca, ha ritenuto corretta la decisione del tribunale: la nota di iscrizione ipotecaria era un fatto costitutivo della prelazione e doveva essere prodotta sin dal ricorso introduttivo ex art. 99 l. fall.; in ogni caso, nel caso concreto, era stata depositata solo con le note conclusive, quindi tardivamente. Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del merito e non si confrontava con la ratio decidendi, fondata anche sull’inidoneità probatoria della ricognizione di debito per la sua risalenza temporale. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    non è pertinente invocare il giudicato endofallimentare su un credito che non sia stato ammesso al passivo nella qualificazione rivendicata.

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione dello ius novorum per le nuove eccezioni del curatore, nei limiti del thema decidendum originario.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    l’opponente deve indicare sin dall’atto introduttivo i mezzi di prova e produrre i documenti rilevanti; la prova della prelazione ipotecaria doveva essere allegata tempestivamente.

  • artt. 2827 e segg. c.c.

    l’iscrizione ipotecaria ha natura costitutiva della garanzia reale e la relativa nota è necessaria per provarne l’esistenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o della sufficienza della documentazione probatoria.

  • art. 1842 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova del rapporto di conto corrente, ma le censure sono state reputate inammissibili perché dirette a rivalutare il merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di prova del credito, ma non idoneo a scalfire la valutazione di merito sulla insufficienza documentale.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato dalla ricorrente senza incidere sulla decisione, che ha ritenuto non provata la pretesa creditoria.

  • art. 117-bis d.lgs. n. 385/1993

    richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    fonte del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre nuove eccezioni anche se non sollevate nella verifica, perché non si applica la preclusione dello ius novorum propria dell’appello ordinario.
  • Chi chiede l’ammissione al passivo con privilegio o prelazione deve provare tempestivamente tutti i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la sussistenza della garanzia reale; la documentazione essenziale non può essere rinviata alle note conclusive.
  • L’iscrizione ipotecaria ha natura costitutiva e la relativa nota è necessaria per dimostrare l’esistenza della garanzia nei confronti della massa fallimentare.
  • In cassazione non è consentito, sotto il vestito formale della violazione di legge, sollecitare una nuova valutazione del fatto o della sufficienza delle prove documentali.
  • Se la decisione di merito si fonda su una specifica ratio, il ricorso deve confrontarsi con essa in modo puntuale; in difetto la censura è inammissibile.
  • Una ricognizione di debito risalente nel tempo può non essere sufficiente, da sola, a provare il credito alla data del fallimento se non corroborata da ulteriore documentazione aggiornata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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