Cassazione Civile, Ordinanza n. 23460/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla notificazione telematica e sul processo civile telematico, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rituale la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione sulla base delle sole attestazioni telematiche presenti nel fascicolo prefallimentare, senza la prova della ricevuta di avvenuta consegna. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ribadendo che non sarebbe stata depositata idonea prova della regolare notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza. Il fallimento ha resistito con controricorso; il soggetto intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi miravano a contestare l'avvenuta notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ma la censura era nuova rispetto al giudizio di reclamo e comunque non autosufficiente, perché il ricorso non chiariva quali fossero le attestazioni telematiche richiamate dalla Corte d'appello né quando e come la questione fosse stata dedotta nel merito. La Corte ha inoltre osservato che, secondo la propria giurisprudenza, l'attestazione telematica di cancelleria fondata sui dati desunti dai registri e contenente la ricevuta di avvenuta consegna può costituire prova idonea della notifica via PEC fino a prova contraria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, l. fall.
Richiamato come norma sulla notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione.
art. 16 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
Richiamato in relazione alle regole tecniche del processo telematico; la Corte ne esclude un contrasto con la prova della notifica tramite ricevuta di avvenuta consegna.
artt. 45 e 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamati come disposizioni cui la comunicazione telematica produce gli effetti una volta generata la ricevuta di avvenuta consegna.
art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato tra le norme invocate sulla notificazione via PEC.
artt. 136 e seguenti c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del vizio relativo alla notificazione e al contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di violazione di legge.
art. 101 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. a sostegno della dedotta nullità del procedimento.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come parametro della censura di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 372 c.p.c.
Richiamato in relazione alla produzione in cassazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di rito non chiaramente dedotta nel giudizio di merito, soprattutto quando il ricorrente non indichi dove e come la questione sia stata proposta in precedenza.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta la prova di una notificazione, occorre indicare con precisione il contenuto del documento richiamato dal giudice di merito e spiegare perché esso sarebbe inidoneo a dimostrare la notifica.
- In tema di notificazione telematica, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore PEC del destinatario costituisce documento idoneo a provare, fino a prova contraria, la ricezione del messaggio nella casella del destinatario.
- Le attestazioni telematiche di cancelleria, se fondate su dati desunti dai registri e collegate alla ricevuta di avvenuta consegna, possono essere considerate idonee a dimostrare l'avvenuta notificazione dell'atto processuale.
- La contestazione della ritualità della notificazione non può essere accolta in cassazione se la critica si risolve in una mera affermazione apodittica di inidoneità documentale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con il contenuto concreto degli atti richiamati.
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