Cassazione Penale, Sentenza n. 38923/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/06/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Trani (27/03/2017). I motivi di impugnazione erano due: 1) vizio di motivazione e erronea valutazione delle prove (art. 606, comma 1 e comma 11 cod. proc. pen., lett. b) ed e) nella formulazione del ricorrente) per avere la corte territoriale ritenuto insussistente l'uso personale e invece la detenzione della sostanza destinata alla vendita; in particolare il difensore contestava che non fossero stati adeguatamente considerati gli elementi favorevoli all'uso personale; 2) inosservanza o errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione sulla recidiva (art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. proc. pen.), sostenendo che non era stata verificata la relazione qualificata tra il precedente penale e il reato attuale ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Sulla prima censura la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, che avevano ritenuto la destinazione a spaccio sulla base di elementi probatori concreti: occultamento in più luoghi, rinvenimento di materiale per il confezionamento (bilancino, nastro, forbici), possesso di somme di denaro ritenute incompatibili con le capacità economiche dell'imputato, chiamate sul cellulare riconducibili a potenziali acquirenti e la presenza di dosi contestate; l'ipotesi dell'uso personale è stata ritenuta infondata in mancanza di elementi a sostegno e di dichiarazioni dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva, essendo emerso un precedente specifico (sentenza del Tribunale di Trani del 15/09/2010 per il medesimo reato ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione: applicata dai giudici di merito e confermata dalla Corte di cassazione sulla base degli elementi indicativi dello spaccio (occultamento, materiale per il confezionamento, contatti telefonici, somme di denaro).
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75
Richiamato nel ricorso; non è emersa una diversa interpretazione dalla Corte di cassazione rispetto all'impugnazione, che verteva principalmente sulla qualificazione della detenzione e sulla recidiva.
codice di procedura penale, art. 606 (motivazione del ricorso in cassazione)
Le censure mosse ai sensi dell'art. 606 (lett. b ed e e riferimenti al comma 11/1 nelle deduzioni) sono state ritenute infondate: la Corte ha valutato che non vi fosse violazione di legge né carenza della motivazione in punto di riconoscimento della finalità di spaccio e della recidiva. La cassazione ricorda il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
codice di procedura penale, art. 99
Norma relativa alla recidiva e alla sua applicabilità: la Corte ha ritenuto corretta la verifica compiuta dai giudici di merito, essendovi un precedente specifico per il medesimo reato che legittima l'applicazione della recidiva.
Massime di principio
- Per distinguere tra detenzione per uso personale e detenzione ai fini di spaccio i giudici valorizzano elementi oggettivi: occultamento in più luoghi, presenza di materiale per il confezionamento (bilancini, nastro, forbici), disponibilità di somme di denaro non giustificate, e comunicazioni con potenziali acquirenti sul telefono.
- L'assenza di una dichiarazione dell'imputato o di elementi concreti a supporto dell'uso personale rende debole la tesi difensiva; il giudice non è obbligato a preferire l'ipotesi dell'uso personale se la prova documenta elementi contrari.
- In tema di recidiva, è necessaria la verifica della relazione tra il precedente penale e il reato attuale: se il precedente è specifico e riguarda il medesimo reato, l'applicazione della recidiva è legittima.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito è limitato: se la motivazione appare logica e coerente e fonda la ricostruzione sui fatti, il ricorso per cassazione sarà spesso dichiarato inammissibile o infondato.
- In sede di impugnazione è importante indicare elementi nuovi o specifiche violazioni di legge; generiche contestazioni della valutazione probatoria difficilmente ottengono accoglimento in cassazione.
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