Cassazione Civile, Ordinanza n. 03350/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del dissesto di una cassa di mutualità presso la quale detenevano libretti e certificati di deposito, imputando agli enti convenuti una omessa vigilanza sull'emittente. In appello la domanda era stata rigettata perché ritenuta prescritta: la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità contrattuale da contatto sociale, qualificando la pretesa come responsabilità extracontrattuale; aveva ritenuto inapplicabile il termine più lungo di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c.; e aveva individuato la decorrenza della prescrizione, al più tardi, nell'agosto 2005, quando il dissesto sarebbe divenuto conoscibile, o comunque nel gennaio 2006 con la dichiarazione di insolvenza. Con il ricorso per cassazione i risparmiatori deducevano: 1) violazione dell'art. 2947, comma 3, c.c. e omessa motivazione sull'estensione del termine lungo a tutti i concorrenti nell'illecito, sostenendo che la vigilanza omessa avrebbe integrato, quantomeno, un concorso omissivo in reati come false comunicazioni sociali o bancarotta; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello fatto decorrere la prescrizione dal verbale ispettivo o dalla dichiarazione di insolvenza senza dimostrare la concreta consapevolezza dei danneggiati circa la responsabilità degli organi di vigilanza; 3) violazione degli artt. 2947, 1173 e 1218 c.c. per non avere riconosciuto una responsabilità contrattuale da contatto sociale in capo agli enti vigilanti, assumendo che essi avessero obblighi di protezione anche verso i finanziatori della società vigilata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la responsabilità degli enti di vigilanza per omessa vigilanza su soggetti vigilati ha natura extracontrattuale e non contrattuale da contatto sociale, poiché manca un obbligo di protezione specifico verso i singoli risparmiatori; tali funzioni di vigilanza sono rivolte alla tutela di interessi generali e non determinano un rapporto direttamente protettivo con i singoli. Ha inoltre rilevato che i motivi secondo e primo erano inammissibili perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già esaminate e privi di adeguato confronto critico con la sentenza impugnata, oltre che conformi alla giurisprudenza consolidata. Quanto alla prescrizione, ha richiamato il principio per cui il termine decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile; quanto all'art. 2947, comma 3, c.c., ha ribadito che il termine più lungo si applica solo se l'ente risponda indirettamente per un fatto costituente reato commesso da un proprio funzionario o dipendente, non essendo sufficiente una mera solidarietà civile ex art. 2055 c.c. con l'autore del reato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2947 c.c.
Il termine di prescrizione più lungo per il danno derivante da fatto costituente reato opera solo se la responsabilità dell'ente è indiretta per il fatto reato commesso da un proprio funzionario o dipendente; non si estende automaticamente alla mera responsabilità extracontrattuale omissiva in solido con l'autore del reato.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre quando il danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile, non dal solo momento del fatto generatore.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione del materiale istruttorio sono state ritenute inconferenti/inammissibili perché non specificamente critiche rispetto al decisum.
art. 116 c.p.c.
Anche la censura sulla valutazione delle prove è stata giudicata priva di specificità e non idonea a superare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 1173 c.c.
La responsabilità da contatto sociale richiede un fatto idoneo a produrre obbligazioni e una specifica regola di condotta/obbligo di protezione verso il soggetto danneggiato, non ravvisabile nelle funzioni di vigilanza qui esaminate.
art. 1218 c.c.
È stata esclusa l'applicabilità della responsabilità contrattuale per difetto di un rapporto obbligatorio o di protezione tra enti vigilanti e singoli risparmiatori.
art. 2043 c.c.
La responsabilità degli enti di vigilanza è ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale per fatto illecito.
art. 2055 c.c.
La solidarietà risarcitoria con l'autore del fatto non basta, di per sé, a rendere applicabile il termine più lungo di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiesto un canone di specificità e pertinenza critica del motivo rispetto alla decisione impugnata; la mera ripetizione delle doglianze di merito integra un 'non motivo'.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La preclusione riguarda le sole censure motivazionali e non impedisce, in sé, le impugnazioni di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La responsabilità delle autorità o degli enti di vigilanza verso i singoli danneggiati è, di regola, extracontrattuale quando difetta un obbligo di protezione specifico e diretto nei confronti del soggetto che agisce.
- Il contatto sociale può fondare responsabilità contrattuale solo se la legge o la funzione svolta impongono una precisa regola di condotta finalizzata alla tutela di un soggetto o di una classe di soggetti determinati o determinabili; non basta una finalità di tutela dell'interesse generale.
- Il termine di prescrizione del risarcimento da fatto illecito decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno, non necessariamente dalla consumazione della condotta illecita.
- L'art. 2947, comma 3, c.c. richiede, per il termine più lungo, che il danno derivi da un fatto costituente reato imputabile, anche indirettamente, a un soggetto legato all'ente convenuto; non si applica automaticamente a ogni coobbligazione solidale in ambito extracontrattuale.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte in merito, senza critica puntuale, conduce all'inammissibilità.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata in senso conforme alla decisione impugnata e il ricorso non offre argomenti nuovi per mutare orientamento, opera il filtro di inammissibilità dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03311/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03314/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →