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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07878/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un cliente aveva agito per ottenere dalla banca il risarcimento dei danni derivanti dall'appropriazione di somme da parte di un promotore finanziario a lui collegato. In primo grado la domanda contro la banca era stata respinta, mentre il promotore era stato condannato al pagamento di una somma. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto verso la banca ritenendo non provato il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze svolte dal promotore per l'intermediario e l'illecito appropriazione delle somme. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla responsabilità dell'intermediario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse richiesto un ulteriore nesso causale diverso da quello previsto dalla disciplina di settore e che le prove documentali e testimoniali avrebbero dimostrato la consegna delle somme al promotore per finalità di investimento, oltre a lamentare l'omessa valutazione della prova documentale e la riduzione dell'importo riconosciuto contro il promotore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte territoriale si era già attenuta al consolidato principio secondo cui l'intermediario risponde dei danni arrecati dai propri incaricati solo quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni affidate, ma aveva escluso che tale nesso fosse stato provato nel caso concreto. Le censure del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Sono state inoltre ribadite le regole sul sindacato di cassazione in tema di violazione di legge e di valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme alle altre norme nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione da parte della Corte

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle altre norme nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione da parte della Corte

  • art. 2049 c.c.

    la Corte ribadisce che l'intermediario risponde dei danni arrecati dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze affidate solo se il fatto illecito è connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne discute il contenuto oltre a rilevare che le censure volevano in realtà ottenere una diversa valutazione del fatto e della prova

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione; la Corte osserva che le doglianze investono in realtà il merito e non una violazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulla motivazione

  • art. 23 t.u.f.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'intermediario

  • art. 31 t.u.f.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'intermediario

  • art. 5 d.lgs. n. 1 del 1991

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'intermediario

  • art. 23 d.lgs. n. 415 del 1996

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'intermediario

  • art. 66 d.lgs. n. 415 del 1996

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'intermediario

  • art. 68 d.lgs. n. 415 del 1996

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'intermediario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito abbia errato nella ricognizione della fattispecie astratta; non quando si contesti la ricostruzione della fattispecie concreta

  • art. 116 c.p.c.

    "della valutazione delle prove"

    consente al giudice di merito di attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre e di scegliere le fonti del proprio convincimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta in realtà volta a sollecitare una diversa lettura delle prove

Massime di principio

  • La responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario presuppone che l'illecito sia stato commesso connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze affidate; in mancanza di prova di tale nesso, la domanda non può essere accolta.
  • In cassazione la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della fattispecie astratta; non è consentito, sotto tale veste, chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • La valutazione delle prove e l'individuazione di quelle ritenute più convincenti appartengono in via esclusiva al giudice di merito, che può legittimamente preferire alcuni elementi probatori ad altri salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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