Cassazione Penale, Sentenza n. 33558/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per rapina commessa il 27 gennaio 2017 (giudizio abbreviato). Contestazioni principali: 1) vizio della motivazione relativo al riconoscimento operato dagli agenti su fotogrammi di videosorveglianza di scarsa qualità; 2) omissione di valutazione di una nota informativa del servizio sociale depositata via PEC (motivo aggiunto sulle attenuanti e la determinazione della pena); 3) presunto errore materiale nella descrizione della precedente determinazione della pena e nel calcolo dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Sul merito dei singoli punti ha ritenuto: 1) il primo motivo manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva fornito motivazione sintetica ma esaustiva valorizzando il riconoscimento degli operanti e il modus operandi già ritenuto nelle condanne irrevocabili; 2) il secondo motivo non è consentito perché l'impugnazione era generica e quindi non devolutiva, per cui la mancata considerazione del documento trasmesso via PEC non legittima il ricorso; 3) il terzo motivo manifestamente infondato perché la Corte aveva indicato correttamente l'aumento per continuazione (pena confermata: un anno di reclusione e 400 euro di multa, ridotta per il rito). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Sentenza resa il 9 giugno 2023.
Norme richiamate
Sez. 5 - Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 (dep. 21/11/2022) Rv. 283808 - 01
Sez. 5 - Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/11/2022) Rv. 283808 - 01
Ribadito il principio secondo cui i motivi generici di impugnazione sono inammissibili e non possono poi essere valorizzati in cassazione; il giudice di legittimità valuta la motivazione alla luce dei criteri di logicità e conformità ai principi di diritto, senza riapprezzare i fatti
Massime di principio
- Un ricorso deve indicare censure concrete e specifiche: motivi aspecifici o generici sono inammissibili e impediscono la devoluzione della questione al giudice superiore
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito per una riconsiderazione dei fatti o per una diversa valutazione del compendio probatorio
- Il riconoscimento effettuato da personale di polizia su basi processuali (anche da fotogrammi) può essere ritenuto idoneo se correlato ad elementi ulteriori (conoscenza precedente dell'indagato, modus operandi, condanne irrevocabili) e se la motivazione lo giustifica
- Documenti depositati via PEC (es. note del servizio sociale) devono essere prodotti e argomentati concretamente nell'impugnazione: la semplice menzione o un motivo aggiunto generico non obbliga il giudice a valutare il documento
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, determinazione della pena) devono essere formulate in modo specifico e confrontare le ragioni del giudice di merito; accuse generiche sulle attenuanti sono inammissibili
- Presunte inesattezze materiali nella motivazione vanno dimostrate con precisione: un'errata ricostruzione formale, se priva di effetto sulla decisione finale (es. entità dell'aumento per continuazione già chiarita), non comporta annullamento
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