Sentenza del 07/12/2022 n. 35989 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRESA relativo al periodo 1 maggio 2013 - 31 dicembre 2013 per Euro 66.120,00. Il ricorso censurava la legittimità della L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (applicabile ratione temporis), la rilevanza e l'effetto del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (limite massimo di aliquota), la compatibilità della legge regionale con la Direttiva 2002/30/CE e il D.lgs. di recepimento, nonché la presunta violazione dei principi costituzionali (art. 3, 53, 117, 119 Cost.) e la discriminazione fra soggetti passivi; si chiedeva la disapplicazione/inefficacia della normativa regionale e/o l'applicazione delle aliquote ridotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il periodo 1/5/2013-31/12/2013 si applica la L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (testo ratione temporis), e che il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis ha natura di norma di coordinamento che fissa un limite massimo (tetto) all'aliquota (valore massimo parametri IRESA non superiore a Euro 0,50) ma non comporta l'abrogazione retroattiva della disciplina regionale vigente. La Corte ha ritenuto la Direttiva 2002/30/CE non self-executing nel suo contenuto fiscale e dunque non idonea a imporre la disapplicazione delle norme interne; ha inoltre qualificato l'IRESA regionale come tributo con finalità ambientali/extrafiscali (tributo regionale proprio), con ampia discrezionalità regionale sugli elementi essenziali del tributo entro il limite statale, e ha escluso illegittimità costituzionale o discriminazione tale da annullare l'accertamento. Spese compensate.
Norme richiamate
L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (art. 5)
A decorrere dal 1 maggio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) ... "La misura dell'IRESA è determinata in riferimento: a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo; b) al livello di emissioni sonore ..."
Norma regionale istitutiva del tributo regionale proprio per il periodo interessato; disciplina presupposto, soggetti passivi, aliquote differenziate e destinazione del gettito. La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis per il periodo contestato.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (conv. L. 21 febb. 2014, n. 9)
"... il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50."
Norma di coordinamento STATALE che fissa un tetto massimo all'aliquota IRESA al fine di evitare distorsioni concorrenziali fra scali. Non è norma di dettaglio abrogativa delle leggi regionali anteriori e non opera retroattivamente sul periodo oggetto della controversia.
L.R. Lazio 29 luglio 2015, n. 11 (art. 2)
"A decorrere dal 22 febbraio 2014, alla L.R. 29 aprile 2013, n. 2, art. 5, sono apportate le seguenti modifiche: ... (rideterminazione aliquote in linea con il tetto statale)"
Modifica regionale successiva, conforme all'adeguamento richiesto dallo Stato; la Corte ha ritenuto che le modifiche abbiano efficacia dalla data indicata (22/2/2014) e non retroattiva al periodo contestato.
L. 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 90-92)
"A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili ... L'imposta è determinata sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile..."
Normativa statale originaria che aveva istituito l'imposta (gettito devoluto alle Regioni). La Corte ha osservato che la disciplina statale collocava la rumorosità come parametro per la determinazione dell'imposta, ma il presupposto era l'operazione di decollo/atterraggio; con il federalismo fiscale l'imposta è diventata tributo regionale proprio.
Direttiva 2002/30/CE (e allegato 2, par. 1.4)
"Informazioni sulle misure attuate per attenuare le emissioni acustiche ... tasse sul rumore" (allegato 2, par. 1.4)
Direttiva che disciplina le restrizioni operative per contenere il rumore aeroportuale e elenca tra le informazioni possibili anche le imposte sul rumore; la Corte ha ritenuto la direttiva non self-executing in materia fiscale e non idonea a imporre la disapplicazione delle norme interne.
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 (recepimento Direttiva 2002/30/CE)
Delega attuativa sulle restrizioni operative aeroportuali; concentra le misure sulle restrizioni operative (ritiro aerea rumorosi) e considera le imposte sul rumore tra gli elementi valutabili, ma non ne detta contenuto fiscale dettagliato.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 68 (art. 8)
"... a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali ... l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili ..."
Norma di attuazione del federalismo fiscale che ha trasferito alle Regioni la titolarità dell'imposta rendendola tributo regionale proprio/derivato; giustifica l'ampia discrezionalità regionale sugli elementi essenziali del tributo, entro limiti posti dallo Stato.
Sentenza Corte Costituzionale 13 febbraio 2015, n. 13
"la disposizione impugnata non stabilisce un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile da tutte le Regioni... Si tratta ... di una norma di coordinamento"
Conferma la legittimità costituzionale del comma 15-bis del D.L. 145/2013 come norma di coordinamento che fissa un limite massimo per l'aliquota e legittima l'intervento statale per motivi di concorrenza fra scali.
Massime di principio
- Verificare sempre il criterio ratione temporis: la disciplina applicabile è quella vigente alla data in cui nasce l'obbligazione tributaria (data del fatto imponibile). Modifiche successive non operano retroattivamente salvo chiara previsione.
- Distinguere norma statale di coordinamento (che fissa principi/limiti) da norma statale di dettaglio o abrogativa: un limite massimo imposto dallo Stato non abroga automaticamente disposizioni regionali anteriori ma ne può condizionare l'esercizio successivo.
- Quando la normativa comunitaria non disciplina specificamente profili fiscali o manca di dettagli per l'applicazione diretta, è probabile che essa non sia self-executing: in tali casi il giudice nazionale non è obbligato a disapplicare norme interne.
- La qualificazione del tributo (tributo di scopo in senso stretto vs tributo con finalità ambientali/extrafiscali) è decisiva: il vincolo di destinazione del gettito è principio politico-amministrativo che non incide automaticamente sulla sussistenza dell'obbligazione del contribuente.
- Le Regioni che legittimamente istituiscono tributi propri hanno ampia discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetto passivo, aliquote) entro i limiti fissati dallo Stato e dai principi costituzionali; le censure costituzionali richiedono prova della irragionevolezza/ discriminazione concreta.
- Per censure fondate su diritto UE occorre dimostrare che la norma comunitaria imponga obblighi chiari, precisi e direttamente applicabili nei confronti dello Stato/Regione; l'assenza di tale precisione indebolisce il rimedio comunitario in sede nazionale.
- In caso di contestazione per presunta discriminazione fra soggetti passivi, occorre dimostrare concretamente che la norma crea un trattamento ingiustificato rispetto a una pluralità indeterminata di soggetti o che viola la capacità contributiva in modo arbitrario.
- Se si contesta l'applicazione di una normativa regionale alla luce di interventi statali successivi, valutare le decisioni della Corte Costituzionale e la natura (coordinamento vs principio fondamentale) dell'intervento statale: le pronunce costituzionali sono chiave interpretativa.
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