Cassazione Civile, Ordinanza n. 20833/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale aveva agito in giudizio per far accertare l'illegittimità del demansionamento subito e per ottenere il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione, con accertamento che le mansioni svolte erano, nella maggior parte dei casi, compatibili con la categoria di appartenenza e che l'eventuale svolgimento saltuario di compiti più semplici non integrava demansionamento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali e del mansionario, sostenendo che, pur essendo inquadrato come capo squadra muratori, dal 2003 avrebbe svolto solo mansioni di custodia e sorveglianza di immobili e piccoli interventi di riparazione, come un operaio semplice. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando il diniego del danno da dequalificazione. La Corte ha ritenuto che le censure chiedessero una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e che comunque fosse stato accertato l'assenza di nesso causale tra il preteso demansionamento e il danno allegato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie e perché la questione del preteso demansionamento relativo agli anni 2002-2003 non era stata devoluta validamente in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia per l'effetto della declaratoria di inammissibilità del primo, sia perché la sentenza impugnata aveva espressamente escluso il nesso causale tra le mansioni lamentate e il pregiudizio dedotto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
CCNL 31 marzo 1999 Comparto Regioni ed Autonomie locali
sistema di classificazione del personale e mansionario allegato alla parte II
Nel pubblico impiego privatizzato, il contratto collettivo e il mansionario rilevano per verificare la compatibilità delle mansioni concretamente svolte con la categoria di appartenenza.
art. 2697 c.c.
Il motivo è stato reputato inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura non è stata ritenuta idonea a superare l'accertamento di merito sulle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di appello quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente sulle risultanze istruttorie.
- Nel pubblico impiego privatizzato l'assegnazione a mansioni inferiori o più semplici non integra automaticamente demansionamento se tali mansioni hanno carattere accessorio, non esclusivo o non prevalente rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza e rispondono a concrete esigenze organizzative o di sicurezza.
- La deduzione del danno da demansionamento richiede l'allegazione e la prova del nesso causale tra l'illecita dequalificazione e il pregiudizio lamentato; in mancanza, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- Le censure ex art. 2697 c.c. e sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un riesame del fatto o delle prove, ma solo per denunciare specifici errori di distribuzione dell'onere probatorio o di utilizzazione processuale della prova.
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