Sentenza del 04/02/2015 n. 1969 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione dall'imposta di bollo anche per le copie conformi di un contratto di finanziamento a medio e lungo termine. I primi due motivi riguardavano la presunta nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente. Il terzo motivo contestava invece l'erronea estensione analogica dell'agevolazione prevista per le operazioni di finanziamento anche alle copie conformi, nonostante la normativa sulle copie conformi prevedesse un autonomo presupposto d'imposta, salvo una specifica disposizione di esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo la sentenza della CTR sufficientemente motivata. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che le copie conformi devono essere assoggettate all'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento fiscale dell'originale, salvo una specifica norma contraria. Poiché tale specifica esenzione non esisteva per le copie conformi dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, respingendo il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1
"provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti le operazioni medesime"
La norma prevede l'esenzione tributaria per gli atti e le formalità inerenti alle operazioni di credito a medio e lungo termine, ma non è stata interpretata come estensibile analogicamente alle copie conformi quando manca una specifica previsione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 1 della Tariffa, Allegato A
La copia conforme costituisce un autonomo presupposto dell'imposta di bollo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 5, comma 1, lett. b)
Individua la tipologia di copie rilevanti ai fini dell'imposta di bollo, comprese quelle dichiarate conformi all'originale.
Nota 1 all'art. 1 della Tariffa, Allegato A, D.P.R. n. 642 del 1972
"salva specifica norma contraria"
Le copie conformi sono tassate indipendentemente dal trattamento fiscale riservato all'originale, salvo un'espressa e specifica norma di esenzione. Non è consentito estendere l'esenzione per analogia.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Vieta l'applicazione analogica delle norme eccezionali; il divieto opera anche rispetto alle disposizioni agevolative ed esentative in materia tributaria quando si pretende di estenderle a fattispecie non espressamente previste.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e comprensibile.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone l'indicazione, nella sentenza, della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione per relationem è ammissibile se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiede la motivazione delle sentenze tributarie; la motivazione non è apparente quando espone, anche sinteticamente, la vicenda e le ragioni della decisione.
Massime di principio
- In materia di imposta di bollo, una copia conforme può costituire un autonomo oggetto d'imposta, distinto dall'originale.
- L'eventuale esenzione fiscale prevista per l'atto originale non si estende automaticamente alle copie conformi.
- Le agevolazioni e le esenzioni tributarie devono essere applicate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a documenti o fattispecie non espressamente contemplati.
- Per escludere l'imposta di bollo su una copia conforme occorre verificare l'esistenza di una specifica disposizione normativa che preveda espressamente tale esenzione.
- Una sentenza d'appello può motivare anche richiamando la decisione di primo grado, purché faccia comprendere le ragioni della decisione e mostri di aver esaminato le questioni rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1961 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →