Sentenza del 19/04/2021 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Iva - Irap - Imposta di registro - Riscossione - Crediti erariali - Prescrizione.(prima massima). Riscossione -Termine di decadenza - Notificazioni. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione relativa alla prescrizione dei crediti erariali per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro e, separatamente, questione sul termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo e sulla rilevanza temporale degli atti necessari per la notifica rispetto alla conoscenza del contribuente
La decisione
la Corte ha affermato che i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrivono nel termine ordinario decennale: per l'imposta di registro ciò è coerente con l'espresso disposto dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; per le altre imposte, in assenza di una previsione speciale, si applica l'art. 2946 c.c., escludendosi l'estinzione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. Inoltre la Corte ha precisato che l'esercizio del potere impositivo è soggetto a un termine di decadenza non suscettibile di interruzione e che, ai fini del rispetto di tale termine, rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica dell'atto (e non la data successiva in cui l'atto è effettivamente conosciuto dal contribuente). In pratica il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte che affermava l'estinzione del credito per mancato rispetto dei termini e/o che chiariva i criteri temporali per la decadenza
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 78
per l'imposta di registro l'art. 78 contiene una disposizione espressa che si coordina con la previsione della prescrizione decennale applicata dalla Corte
Codice civile, art. 2946
in mancanza di una speciale disciplina tributaria per alcune imposte dirette (es. IRPEF), si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Codice civile, art. 2948, comma 1, n. 4
art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
la Corte esclude l'applicabilità dell'estinzione quinquennale prevista da questa norma alla materia dei crediti erariali oggetto del caso; il quinquennio non può sostituire il decennio ordinario quando non vi è una norma tributaria speciale che disponga diversamente
Massime di principio
- Se per una specifica imposta esiste una norma speciale che disciplina la prescrizione (es. imposta di registro), va applicata quella norma; in assenza di disciplina speciale si applica il termine generale decennale dell'art. 2946 c.c.
- Non è corretto applicare automaticamente l'estinzione quinquennale (art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.) ai crediti erariali quando non vi è una disposizione tributaria espressa che la preveda
- Il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo è un termine perentorio non interruptibile: per valutare il rispetto del termine rileva la data in cui l'amministrazione ha compiuto gli atti necessari per la notifica, non la data in cui l'atto è effettivamente portato a conoscenza del contribuente
- In contenziosi su prescrizione/decadenza occorre documentare con precisione le date degli adempimenti compiuti dall'amministrazione (atti preparatori e di notifica) e conservare le prove di eventuali notifiche per determinare correttamente l'eventuale estinzione del credito
- Quando si riceve un atto tributario tardivo è opportuno verificare sia il termine di prescrizione ordinario sia l'esistenza di eventuali norme speciali che possano modificare il termine, e valutare se il termine di decadenza sia stato rispettato in base alle regole sull'adempimento degli atti necessari per la notifica
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