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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31041/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre 7 aprile 2023 - 6 ottobre 2023 mentre stava espiano la pena agli arresti domiciliari. Il Magistrato di sorveglianza, e poi il Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, avevano negato il beneficio ritenendo che il rinvenimento, presso l'abitazione in cui il soggetto era ristretto, di 2,1 grammi di hashish dimostrasse mancata adesione all'opera rieducativa. Dopo un primo annullamento della Cassazione, il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato il reclamo, valorizzando ancora quel comportamento come indice di pervicacia, mancata resipiscenza o superficialità, e aggiungendo l'assenza di iniziative spontanee in percorsi terapeutici o in centri antiviolenza. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 627 c.p.p. e del principio di diritto fissato in sede rescindente, oltre a violazione degli artt. 54, 69, 69-bis ord. pen. e 678 c.p.p., nonché motivazione apparente, contraddittoria e illogica: secondo il ricorrente, il giudice del rinvio aveva solo formalmente recepito il dictum rescindente, riproponendo lo stesso schema motivazionale e attribuendo decisivo rilievo alla detenzione dello stupefacente e alla mancata distruzione della sostanza, pur trattandosi di condotta passiva e non penalmente rilevante; inoltre, la motivazione sarebbe stata generica perché non avrebbe indicato gli elementi concreti del percorso trattamentale e avrebbe introdotto criteri estranei alla disciplina della liberazione anticipata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando la pena è espiata agli arresti domiciliari e manca un trattamento rieducativo intra-murario, il giudice deve valutare il comportamento complessivo del condannato per apprezzarne l'evoluzione della personalità. Ha quindi rilevato che il Tribunale di sorveglianza non aveva realmente dato esecuzione al principio enunciato nella precedente sentenza rescindente, perché aveva continuato a fondare il diniego quasi esclusivamente sul singolo episodio del rinvenimento dello stupefacente, senza una vera valutazione globale del semestre. La Corte ha inoltre osservato che i riferimenti alla mancata attivazione in percorsi terapeutici o presso centri antiviolenza e alla mancata distruzione della sostanza erano circostanze prive di univoca valenza dimostrativa e non adeguatamente spiegate quanto alla loro rilevanza. In conclusione, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede rescindente e non può riproporre il medesimo schema motivazionale già censurato

  • art. 54 ord. pen.

    richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la liberazione anticipata, richiedendo la partecipazione del condannato all'opera rieducativa nel periodo considerato

  • art. 69 ord. pen.

    richiamato dal ricorrente nel censurare la motivazione del diniego del beneficio

  • art. 69-bis ord. pen.

    richiamato dal ricorrente nel censurare la motivazione del diniego del beneficio

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale norma procedurale applicabile al giudizio di sorveglianza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la tecnica di esposizione sommaria dei motivi nel ricorso

  • art. 54 ord. pen.

    la valutazione della liberazione anticipata deve avere riguardo alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa nel semestre di riferimento

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla liberazione anticipata, quando la pena è espiata in misura alternativa fuori dall'istituto penitenziario, il giudice deve compiere una valutazione complessiva della condotta tenuta nel periodo di riferimento, per verificare l'effettiva evoluzione della personalità del condannato.
  • Un singolo episodio negativo non può essere assunto automaticamente a parametro esclusivo o decisivo del diniego del beneficio, se non è tale da colorare in modo pregnante l'intero periodo valutato e se non viene spiegata la sua idoneità dimostrativa.
  • Il giudice di rinvio, investito di una decisione annullata con rinvio, deve dare effettiva esecuzione al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a riproporre, con diversa formulazione, la stessa motivazione già censurata.
  • La valutazione negativa sulla partecipazione all'opera rieducativa non può fondarsi su circostanze prive di univoca valenza dimostrativa o su criteri estranei alla disciplina del beneficio, se tali circostanze non siano adeguatamente contestualizzate e motivate.
  • La mancata attivazione in percorsi terapeutici o riabilitativi può rilevare solo se il giudice accerti e motivi la reale esistenza di una condizione o esigenza terapeutica che renda logicamente pertinente quel parametro di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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