Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2003/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa da Agea per euro 103.897,08, oltre interessi per euro 39.340,90. In via preliminare ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990 per l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui proporre opposizione. Ha poi invocato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, causa C-348/18, sostenendo l'incompatibilità con il diritto europeo della disciplina nazionale utilizzata per il calcolo dei prelievi. Ha inoltre contestato il superamento del proprio quantitativo di riferimento individuale, negato di avere ricevuto la comunicazione di imputazione del prelievo ed eccepito la prescrizione del credito per capitale e interessi. Agea ha sostenuto la natura decennale del termine prescrizionale e ha invocato la sospensione della prescrizione durante precedenti giudizi, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa del 2019 e dalla disciplina emergenziale Covid-19.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'intimazione di pagamento è stata annullata. Il motivo relativo all'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere è stato respinto: tale omissione costituisce una mera irregolarità e non determina l'illegittimità dell'atto; inoltre il ricorso era comunque tempestivo, sicché non ricorrevano i presupposti per la rimessione in termini. È stata dichiarata inconferente la censura riferita alla campagna 2014/2015, estranea all'oggetto dell'intimazione. Sono state ritenute inammissibili, per carenza di interesse, le contestazioni concernenti l'esistenza e l'ammontare del credito, poiché avrebbero dovuto essere proposte contro la precedente comunicazione di imputazione del prelievo, divenuta inoppugnabile dopo la perenzione del giudizio promosso nel 2004. Il contrasto dell'atto presupposto con il diritto dell'Unione europea non è stato ritenuto causa di nullità né idoneo a consentire la riapertura dei termini di impugnazione. Sono state invece ritenute infondate le contestazioni sulla mancata conoscenza della comunicazione di imputazione, essendo comprovato che la ricorrente l'aveva impugnata. È stata accolta l'eccezione di prescrizione del credito. La costituzione di Agea nel precedente giudizio avente ad oggetto la comunicazione di imputazione aveva interrotto la prescrizione, che era rimasta sospesa fino al 24 dicembre 2010, data di definitività del decreto di perenzione; da tale data era iniziato un nuovo termine decennale. Il giudizio davanti al TAR Lazio non aveva invece interrotto o sospeso la prescrizione del credito relativo alla campagna 2003/2004, poiché riguardava il quantitativo di riferimento individuale e atti relativi a campagne precedenti, non ancora essendo sorto, nel 2003, il credito per il prelievo della campagna 2003/2004. Anche considerando le sospensioni legislative complessive di 646 giorni, il termine decennale era decorso prima della notifica dell'intimazione il 16 gennaio 2023. Essendo prescritto il capitale, era a fortiori prescritto anche il credito quinquennale per interessi. Il motivo relativo alla genericità e all'erroneità del calcolo degli interessi è stato assorbito. Agea è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 5, d.l. 5/2009, convertito nella l. 33/2009

    intimazione di pagamento per prelievo supplementare

    Costituisce la base normativa dell'intimazione di pagamento impugnata.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere

    La mancata o erronea indicazione non determina l'illegittimità del provvedimento, ma integra una mera irregolarità, eventualmente rilevante ai fini della rimessione in termini per errore scusabile.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo

    Le ipotesi di nullità sono tassative; il contrasto dell'atto amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza pubblica

    Il deposito della relazione di Agea, pur tardivo rispetto al termine fissato in sede cautelare, è stato ritenuto tempestivo perché effettuato entro il termine processuale per il deposito delle memorie e dei documenti.

  • art. 2943 c.c.

    atti interruttivi della prescrizione

    La costituzione dell'amministrazione nel giudizio promosso dal debitore, con richiesta di rigetto, è idonea a interrompere la prescrizione del credito azionato.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    la prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio

    La prescrizione è rimasta sospesa durante il giudizio relativo all'atto di imputazione del prelievo, fino alla definitività del provvedimento che ha dichiarato la perenzione.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo

    La regola dell'effetto meramente interruttivo non è stata applicata quando l'estinzione del giudizio dipendeva dall'inerzia del debitore-ricorrente e il creditore pubblico era parte resistente, poiché ciò determinerebbe una perdita dell'effetto sospensivo in danno dell'amministrazione.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    La proposizione del giudizio da parte del debitore costituisce impedimento all'esercizio del diritto di credito da parte dell'amministrazione.

  • art. 9, comma 2, l. 205/2000

    Ha disciplinato la perenzione del precedente giudizio amministrativo, il cui decreto è divenuto inoppugnabile il 24 dicembre 2010.

  • art. 8-quinquies, commi 10 e 10-ter, d.l. 5/2009, convertito nella l. 33/2009

    Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione

    Ha previsto una sospensione legale della prescrizione per 105 giorni, dal 1° aprile 2019 al 15 luglio 2019.

  • art. 68 d.l. 18/2020

    sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

    La disciplina emergenziale Covid-19 ha determinato una sospensione della prescrizione per 541 giorni.

Massime di principio

  • La mancata o erronea indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui proporre ricorso costituisce una mera irregolarità e non determina l'illegittimità dell'atto; può giustificare la rimessione in termini solo quando abbia concretamente inciso sulla tempestività dell'impugnazione.
  • Quando l'intimazione di pagamento è atto consequenziale e non contiene una nuova autonoma determinazione del titolo o dell'importo del credito, le contestazioni relative all'esistenza, alla debenza e all'ammontare del credito devono essere rivolte contro l'atto presupposto; una volta divenuto quest'ultimo inoppugnabile, tali contestazioni non possono essere riproposte contro l'intimazione per carenza di interesse.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea comporta, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una nullità; pertanto il provvedimento deve essere impugnato entro il termine decadenziale, salvo i casi tassativi di nullità, non potendo una successiva sentenza della Corte di giustizia riaprire indefinitamente la contestazione di un atto ormai definitivo.
  • La costituzione dell'amministrazione nel giudizio promosso dal debitore contro l'atto che accerta il credito, accompagnata dalla richiesta di rigetto, è idonea a interrompere la prescrizione; la prescrizione resta sospesa durante il giudizio fino alla definitività della decisione che lo definisce.
  • Quando il giudizio amministrativo avente ad oggetto l'atto presupposto si estingue per perenzione imputabile all'inerzia del debitore-ricorrente, la perenzione non determina, in danno dell'amministrazione resistente, la perdita dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c.; la prescrizione ricomincia a decorrere dalla definitività del provvedimento che dichiara la perenzione.
  • Il giudizio promosso contro un atto relativo al quantitativo di riferimento individuale non interrompe la prescrizione del successivo credito per prelievo supplementare se, al momento dell'introduzione del giudizio, tale credito non era ancora sorto e il giudizio non aveva direttamente ad oggetto l'atto di imputazione del prelievo.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.