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Legge

L.R. Emilia-Romagna 9/2008

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 9/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina in via transitoria l’individuazione delle autorità competenti per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, per un periodo di dodici mesi, e detta misure urgenti per l’applicazione del D.Lgs. 152/2006, tra cui la continuità delle Autorità di bacino e la definizione delle componenti del deflusso minimo vitale. Il contenuto è in larga parte superato o riferito a una fase temporanea.

Disposizioni transitorie su VAS e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006

Disposizioni transitorie su VAS e misure urgenti per l’applicazione del D.Lgs. 152/2006

La legge riguarda la Regione Emilia-Romagna e introduce, da un lato, una disciplina transitoria per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e, dall’altro, alcune misure urgenti per l’attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta di un testo essenzialmente ponte, collegato a una fase di prima applicazione della normativa statale.

Valutazione ambientale strategica: autorità competente

Nelle more dell’approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008, la legge individua l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, con l’obiettivo di assicurarne la terzietà.

La disciplina transitoria prevista dal Titolo I ha efficacia per dodici mesi.

Per i piani e programmi approvati:

  • dalla Regione;
  • dalle Autorità di bacino;
  • dalle Province;

l’autorità competente è la Regione.

Per garantire la terzietà dell’autorità competente regionale, la Giunta regionale individua con propria deliberazione una struttura organizzativa competente in materia ambientale, dotata della necessaria autonomia. Resta fermo quanto previsto per le modalità di espressione della valutazione ambientale sui piani territoriali e urbanistici.

Per i piani e programmi approvati:

  • dai Comuni;
  • dalle Comunità montane;

l’autorità competente è la Provincia.

Norme transitorie e procedimenti in corso

La disposizione originaria sui procedimenti in corso risulta abrogata. Non viene quindi mantenuta una specifica disciplina transitoria su tale profilo nel testo consolidato fornito.

Continuità operativa delle Autorità di bacino

In attesa della nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali previste dall’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, è garantito, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino operanti sul territorio.

Per le Autorità di bacino interregionali, la prosecuzione avviene previa intesa con le altre Regioni interessate. La finalità dichiarata è quella di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale.

Deflusso minimo vitale

In attuazione dell’art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006, la Giunta regionale definisce con deliberazione le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall’Autorità di bacino.

Le componenti così individuate costituiscono parte integrante del Piano di tutela delle acque (PTA).

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valutazione sull’attualità della legge

Il provvedimento è in larga parte transitorio e legato alla fase iniziale di applicazione della disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica e sull’assetto delle Autorità di bacino. Per questa ragione, pur essendo formalmente richiamato nel testo, il suo contenuto appare oggi sostanzialmente superato o di utilità pratica molto limitata.

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