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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29361/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa, quale aumento per la continuazione con una precedente sentenza irrevocabile, in relazione alla contestazione di detenzione di cocaina e hashish riconducibile agli artt. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto un unico motivo deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in riferimento agli artt. 125, 129, comma 1, e 448, comma 2-bis, c.p.p., lamentando la motivazione eccessivamente sintetica della sentenza quanto alla qualificazione giuridica del fatto, all'assenza di cause di proscioglimento e alla mancata indicazione analitica degli aumenti per la continuazione interna al capo di imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non venivano in discussione né la sussistenza del consenso né la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza. La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta del tutto generica, perché non indicava quale diverso titolo di reato sarebbe stato configurabile. Quanto alla mancata distinzione analitica degli aumenti di pena per i reati del capo di imputazione, la Corte ha escluso che ciò integrasse un problema di illegalità della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiesta concorde delle parti per l'applicazione della pena, su cui si è fondato il provvedimento impugnato

  • art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norme sostanziali poste a base dell'imputazione per detenzione di cocaina e hashish

  • art. 125 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    delimita i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che il ricorso ne eccedesse i confini

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.

    consente la trattazione senza formalità del ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    impone la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    non consente censure generiche sulla qualificazione giuridica del fatto se non specificamente rapportate a un diverso titolo di reato o ai motivi tipici ammessi

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono deducibili solo i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto, per essere scrutinabile, deve essere specifica e indicare quale diverso reato sarebbe configurabile; un rilievo meramente generico sulla motivazione è inammissibile.
  • La mancata indicazione analitica degli aumenti di pena per singoli reati, quando la sentenza applichi un solo aumento in continuazione rispetto a una pena già irrevocabile, non integra di per sé illegalità della pena.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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