Ordinanza n. 2862/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, •del decreto del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2025 (Rif. doc. 01), comunicato il 04.08.2025 Prot. -OMISSIS-, ad oggetto: “Dott. -OMISSIS-, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS-. REVOCA INCARICO”; •del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura prot. numero -OMISSIS- del 07.07.2025, comunicato il 04.08.2025, avente ad oggetto: “Pratica num. -OMISSIS- Dott. -OMISSIS-, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS-. Nota in data 24 giugno del Presidente della Corte di Appello di Trento con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario”, con cui ha deliberato: “la revoca del dott. -OMISSIS- dall’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS-; •di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca dell’incarico di giudice onorario di pace e deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura recante la medesima revoca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2025 e la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 luglio 2025, con cui era stata disposta la revoca dall’incarico di giudice onorario di pace in servizio presso una determinata sede. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né le censure relative al procedimento promosso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017. Risulta inoltre formulata una domanda risarcitoria, da trattare in udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Poiché l’amministrazione ha ritirato in autotutela l’atto di revoca impugnato, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione della domanda risarcitoria, riservando ogni altro provvedimento all’esito di tale udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il venir meno dell’atto impugnato per ritiro in autotutela ha determinato il non luogo a provvedere sulla sospensione richiesta.
art. 21 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
È richiamato quale base del procedimento promosso nei confronti del magistrato onorario, senza che l’ordinanza ne esamini il contenuto o l’applicazione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione ritira in autotutela l’atto impugnato, viene meno l’oggetto della domanda cautelare e il giudice non deve procedere alla valutazione dei presupposti della sospensione, pronunciando il non luogo a provvedere.
- Il ritiro dell’atto impugnato in corso di causa non definisce necessariamente l’intero giudizio quando restano da esaminare domande autonome, come quella risarcitoria; in tal caso il giudice può rinviare la trattazione della causa per decidere tali domande.
- In presenza del ritiro in autotutela dell’atto gravato, le spese della fase cautelare possono essere compensate quando ricorrono i presupposti di legge.
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