Ordinanza n. 4/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, del provvedimento del Comune di Tagliacozzo del 21.9.2020, prot. n. 10453 di interruzione e diniego di concludere la procedura di valutazione della proposta di project financing per la realizzazione, concessione e gestione di un tempio crematorio presso il cimitero di Tagliacozzo; per l'accertamento della condotta illecita dell'Amministrazione di Tagliacozzo; per il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illegittima/illecita dell'amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di interruzione e diniego di conclusione della procedura di valutazione della proposta di project financing per un tempio crematorio presso il cimitero comunale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Tagliacozzo aveva interrotto e negato la conclusione della procedura di valutazione della proposta di project financing, chiedendo anche l'accertamento della condotta illecita dell'amministrazione e il risarcimento dei danni. Nel corso dell'udienza pubblica, il difensore intervenuto in sostituzione ha dichiarato il decesso dell'unico difensore della parte ricorrente. La questione esaminata dal Collegio riguarda quindi l'interruzione del processo conseguente alla morte del procuratore.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., ritenendo applicabili le disposizioni del codice di procedura civile. La morte del procuratore determina l'interruzione automatica del processo e preclude ogni ulteriore attività processuale; gli eventuali atti successivi e la sentenza eventualmente pronunciata sarebbero nulli. Il provvedimento giudiziale di interruzione ha natura meramente dichiarativa, poiché non costituisce l'evento interruttivo, già prodotto automaticamente, mentre il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dichiarazione dell'evento, ossia dalla sua conoscenza legale. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento comunale né le domande di accertamento e risarcimento. Il dispositivo si limita a dichiarare l'interruzione del processo.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa, e non integrativa della fattispecie interruttiva.
Nel processo amministrativo l'interruzione è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Sono applicabili al processo amministrativo per effetto del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 301 c.p.c.
La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo, precludendo ogni ulteriore attività processuale.
art. 300 c.p.c.
La pronuncia richiama la disciplina della morte della parte quale ulteriore ipotesi di interruzione automatica.
Massime di principio
- Per effetto dell'art. 79, comma 2, c.p.a., all'interruzione del processo amministrativo si applicano le disposizioni degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- La morte dell'unico procuratore costituito per una parte determina automaticamente l'interruzione del processo e preclude il compimento di ulteriori attività processuali.
- Gli atti processuali compiuti dopo il verificarsi dell'evento interruttivo, così come l'eventuale sentenza successivamente pronunciata, sono affetti da nullità.
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interruzione ha natura meramente dichiarativa e non costituisce l'evento interruttivo; il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dichiarazione dell'evento, cioè dalla sua conoscenza legale.
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