Sentenza del 20/11/2015 n. 23760 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva ritenuto legittimo il recupero dell'IVA relativa al 2003 e le sanzioni. Secondo l'Amministrazione, le operazioni di acquisto e successiva cessione di autoveicoli non potevano beneficiare della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie, poiché i veicoli non erano stati materialmente trasferiti dall'Italia alla Germania. La ricorrente ha contestato: il valore attribuito alle dichiarazioni rese dall'acquirente tedesco in sede penale; l'insufficiente motivazione della CTR nella valutazione delle prove, tra cui i modelli INTRASTAT; e l'omessa pronuncia su due argomenti subordinati, cioè la qualificazione delle operazioni come prestazioni di servizi e l'inesistenza dell'obbligo di autofatturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le dichiarazioni di terzi acquisite in sede amministrativa o penale possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari, purché valutate insieme agli altri elementi disponibili; nel caso concreto la CTR aveva correttamente considerato tali dichiarazioni unitamente alla mancanza di documentazione idonea a provare il trasferimento fisico dei veicoli. I modelli INTRASTAT sono stati ritenuti insufficienti, perché costituiscono dichiarazioni riepilogative provenienti dalla stessa parte e non dimostrano autonomamente il trasporto. La censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito. Pur rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su due motivi subordinati, la Cassazione li ha esaminati direttamente e li ha ritenuti infondati: le operazioni dovevano essere trattate come cessioni di beni e, in ogni caso, la società italiana era tenuta all'autofatturazione per gli acquisti da soggetti non residenti non identificati in Italia. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 41, convertito nella L. n. 427 del 1993
"cessioni intracomunitarie" non imponibili
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie presuppone il materiale trasferimento dei beni dal territorio dello Stato del cedente a quello di un altro Stato membro. La sola documentazione formale o riepilogativa non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzazione documentale delle dichiarazioni rese da terzi, che possono avere valore indiziario ed essere valutate insieme ad altri elementi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75
Il rinvio alle norme processuali penali opera in modo sussidiario e limitato all'attività di accertamento delle violazioni e delle sanzioni IVA; non comporta l'applicazione generale delle regole probatorie penali nel giudizio tributario.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le dichiarazioni di terzi possono concorrere alla formazione di una prova presuntiva, purché gli indizi siano valutati complessivamente e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 49 e 62
Per quanto non disciplinato dal processo tributario si applicano, in via generale, le norme del codice di procedura civile, comprese quelle relative alla disciplina processuale e alla valutazione dei mezzi di prova.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2, testo vigente ratione temporis
"cessioni di beni... se hanno per oggetto ... beni mobili ... esistenti nel territorio dello stesso"
Le cessioni di beni fisicamente presenti in Italia sono territorialmente rilevanti ai fini IVA, anche se il cedente è stabilito in un altro Stato membro.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3, testo vigente ratione temporis
"Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti... sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato"
Quando il cedente non residente non è identificato direttamente in Italia e non ha nominato un rappresentante fiscale, gli obblighi IVA ricadono sul cessionario italiano mediante autofatturazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35-ter, testo vigente ratione temporis
La disposizione disciplina l'identificazione diretta in Italia dei soggetti non residenti ai fini IVA. In assenza di tale identificazione, resta applicabile il meccanismo di autofatturazione a carico del cessionario residente.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi di gravame. L'omessa pronuncia costituisce un vizio processuale, ma la Cassazione può decidere direttamente la questione di diritto se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito le questioni di diritto già sufficientemente definite, evitando il rinvio quando non occorrono ulteriori verifiche fattuali.
Massime di principio
- Per applicare il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie non bastano fatture, modelli INTRASTAT o altri documenti formali: il contribuente deve poter dimostrare l'effettivo trasferimento fisico dei beni nello Stato membro di destinazione.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria o nell'ambito di un procedimento penale possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari. Non devono necessariamente essere accompagnate dai riscontri richiesti nel processo penale, ma il giudice deve valutarle insieme agli altri elementi.
- La documentazione proveniente dalla stessa parte, come gli elenchi INTRASTAT, può essere considerata inattendibile o insufficiente se contraddetta da dichiarazioni e circostanze oggettive che dimostrano l'assenza del trasferimento.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: il ricorso deve dimostrare un effettivo vizio giuridico o un'omissione decisiva, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Se beni acquistati da un soggetto estero si trovano fisicamente in Italia, l'operazione può essere soggetta all'IVA italiana anche se il cedente ha sede in un altro Stato membro.
- Quando il cedente estero non è identificato ai fini IVA in Italia e non ha nominato un rappresentante fiscale, il cessionario italiano, se agisce nell'esercizio d'impresa, deve adempiere agli obblighi IVA mediante autofatturazione.
- La qualificazione dell'operazione deve essere coerente con la documentazione e con la realtà economica: non è sufficiente sostenere in giudizio che una compravendita fosse in realtà una prestazione di servizi senza adeguata prova e senza che la questione sia stata tempestivamente introdotta nei precedenti gradi.
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