Sentenza n. 243/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento della nota s. p. 5.03.2021 con la quale il dirigente del Settore 2 del comune di Arzachena ha rappresentato che allo stato non risultano presentate: i) istanza d'accertamento di conformità con riguardo al depuratore realizzato in difformità dal piano di lottizzazione (= p. di l.) approvato con delibera di Consiglio comunale n° 27/1977; ii) istanza per il ripristino del parcheggio PK5, sempre previsto nel detto p. di l. e per la relativa strada a servizio; iii) richiesta di rilascio di titoli abilitativi necessari alla realizzazione sull'area privata V1 degli stradelli di collegamento delle due aree standard S.4 e S.9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale del 5 marzo 2021 concernente la mancata presentazione di istanze per la regolarizzazione di opere difformi dal piano di lottizzazione, il ripristino di un parcheggio e della relativa strada e il rilascio di titoli abilitativi per stradelli di collegamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la nota comunale sostenendo, anzitutto, di non essere responsabile delle difformità edilizie, non essendo proprietario delle aree — trasferite al Comune — né esecutore materiale delle opere, realizzate da soggetti terzi. Ha inoltre dedotto l'inopponibilità degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione, stipulata con i lottizzanti originari, l'effetto preclusivo del collaudo positivo delle opere eseguito nel 1995, la prescrizione degli obblighi convenzionali per decorso del termine decennale dalla scadenza prevista per l'esecuzione delle opere e l'assenza di una valida base urbanistica per eventuali nuovi interventi, in ragione della scadenza del piano di lottizzazione. Nel corso del giudizio il Consorzio ha anche prospettato la cessazione della materia del contendere, richiamando tre sentenze asseritamente passate in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota del 5 marzo 2021 è stata qualificata come mera comunicazione ricognitiva, priva di contenuto provvedimentale e di autonoma capacità lesiva: essa si limitava a constatare la mancata presentazione di alcune istanze e non modificava la sfera giuridica del Consorzio, né irrogava sanzioni. Secondo il Collegio, la sostanza della pretesa amministrativa era contenuta nella precedente nota del 6 novembre 2020, che aveva imposto gli adempimenti di sanatoria e di richiesta dei titoli abilitativi. Poiché tale atto non era stato tempestivamente impugnato, le censure rivolte contro la successiva nota meramente riepilogativa erano precluse per tardività e acquiescenza. Il giudice ha inoltre rilevato l'assenza di un interesse concreto e attuale ad agire, poiché il Consorzio lamentava un aggravio sanzionatorio inesistente: nessun provvedimento punitivo era stato adottato. Le contestazioni riguardavano quindi un atto preparatorio e interno al procedimento di verifica, inidoneo a produrre effetti vincolanti esterni. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della sopravvenuta situazione rappresentata dal Consorzio.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro una comunicazione meramente ricognitiva o preparatoria che si limiti a rappresentare la mancata presentazione di istanze, senza imporre direttamente obblighi, irrogare sanzioni o produrre altri effetti immediati nella sfera giuridica del destinatario.
- Quando la pretesa amministrativa lesiva è contenuta in un precedente atto precettivo, la successiva comunicazione che si limiti a richiamare o constatare l'inadempimento non riapre i termini per contestare il fondamento degli obblighi già imposti.
- L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo che contiene la sostanza della prescrizione determina la preclusione delle successive censure rivolte contro atti meramente ricognitivi e può integrare acquiescenza agli adempimenti richiesti.
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: non sussiste quando il ricorrente deduca un aggravio sanzionatorio o una lesione che, in concreto, non deriva da alcun provvedimento punitivo adottato dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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