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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09982/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente esterno assunto dal Comune con una successione di contratti a tempo determinato e proroghe senza soluzione di continuità, dal 2002 al 2010, ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. La domanda riguardava in particolare ferie riferite a più annualità, sostenendo che la brevità dei rinnovi e le esigenze di servizio impedissero la programmazione e fruizione delle ferie, e che alcuni atti interni dell’amministrazione avessero riconosciuto giorni di ferie da monetizzare. In appello la domanda è stata respinta perché il giudice territoriale ha ritenuto che il rapporto fosse sufficientemente prevedibile e che il lavoratore potesse programmare le ferie, oltre a escludere che vi fossero atti formali idonei a giustificare il differimento della fruizione oltre i limiti contrattuali. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2104 e 2109 c.c.; errata esclusione del diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate negli anni 2009 e 2010; errata valutazione delle proroghe e delle esigenze di servizio; violazione delle norme sull’efficacia delle scritture private e sull’onere della prova; omessa pronuncia sulle note dell’amministrazione che avrebbero riconosciuto 39 giorni di ferie da monetizzare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili il terzo e il quarto. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non si fosse conformata ai principi europei e costituzionali in materia di ferie annuali retribuite e onere del datore di lavoro di mettere il lavoratore in condizione di fruirne, perché si era limitata a valorizzare i solleciti al dipendente senza considerare la concreta struttura del rapporto, caratterizzata da contratti di breve durata e da scadenze ravvicinate, tali da rendere di fatto impossibile la programmazione delle ferie. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla censura relativa alle note dell’amministrazione del 2010 che avrebbero riconosciuto il diritto alla monetizzazione di 39 giorni di ferie. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    è richiamato come fondamento costituzionale del diritto alle ferie retribuite e della tutela del godimento effettivo delle ferie

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    è interpretato in coerenza con la disciplina eurounitaria e costituzionale, nel senso che il divieto di monetizzazione non opera quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole e il datore non abbia messo il lavoratore in condizione di fruirne

  • art. 2104 c.c.

    è invocato dal ricorrente nel quadro degli obblighi del lavoratore, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi

  • art. 2109 c.c.

    è richiamato come norma di base sulla fruizione delle ferie e sulla loro collocazione nell’organizzazione del lavoro

  • art. 17, comma 13, CCNL Comparto Dirigenza-Area II – Regioni Enti Locali 1995-1998

    è invocato per sostenere la disciplina contrattuale del rinvio delle ferie e dei limiti temporali di fruizione

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato nei motivi per contestare l’apprezzamento delle allegazioni e delle risultanze documentali da parte del giudice di merito

  • artt. 2702, 2735, 2732 e 2697 c.c.

    sono richiamati in relazione all’efficacia delle note dell’amministrazione e al riparto dell’onere probatorio

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    sono evocati per denunciare omessa pronuncia e difetto di motivazione

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    impone un’interpretazione che osti alla perdita automatica delle ferie se il lavoratore non è stato effettivamente posto dal datore in condizione di esercitare il diritto

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    è richiamato come fonte sovranazionale del diritto alle ferie annuali retribuite e del suo carattere effettivo

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012

    è menzionato come disciplina non applicabile ratione temporis, ma utile nel dibattito interpretativo sulla monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego

  • L. 135/2012

    è richiamata quale legge di conversione dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012

  • Corte cost. n. 95/2016

    è richiamata per il principio secondo cui la perdita della monetizzazione non può aversi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, anche per carenze organizzative del datore di lavoro

  • Cass. n. 13613/2020

    è richiamata per il principio per cui, alla cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva salvo prova datoriale di essere stato posto in condizione di fruire delle ferie

  • Cass. n. 21780/2022

    è richiamata per il principio dell’informazione adeguata e tempestiva, con eventuale avviso della perdita delle ferie al termine del periodo di riferimento o del riporto autorizzato

  • Cass. n. 29844/2022

    è richiamata per affermare che, se il mancato godimento dipende dall’inadempimento degli obblighi organizzativi del datore, il dirigente non perde il diritto alle ferie e alla relativa indennità

  • Cass. n. 18140/2022

    è richiamata per il principio secondo cui il potere del dirigente di organizzare autonomamente le ferie non esclude il diritto all’indennità se il datore non prova l’invito formale e l’adeguata organizzazione del servizio

  • Cass. S.U. n. 34476/2019

    è richiamata sul limite del sindacato di legittimità, che non può tradursi in una rivalutazione del fatto

  • Cass. n. 8758/2017

    è richiamata sul divieto di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito

  • Cass. n. 3680/2019

    è richiamata sul potere del giudice di merito di valutare la non contestazione dei fatti allegati

  • Cass. n. 27490/2019

    è richiamata negli stessi termini sul valore della non contestazione

Massime di principio

  • Il dirigente pubblico a tempo determinato conserva, alla cessazione del rapporto, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute se il datore di lavoro non prova di averlo posto concretamente in condizione di fruirne mediante adeguata informazione e, se necessario, invito formale.
  • Nel pubblico impiego, la perdita del diritto alle ferie e della correlata monetizzazione non può derivare in modo automatico dalla mera mancata richiesta del lavoratore, dovendo essere verificato se il datore abbia assolto ai propri obblighi organizzativi e di vigilanza.
  • Anche quando il dirigente dispone di un certo potere di auto-organizzazione delle ferie, tale autonomia non esonera il datore dall’onere di dimostrare che l’organizzazione del servizio e le esigenze d’ufficio consentivano effettivamente la fruizione delle ferie.
  • La brevità dei contratti o delle proroghe, se rende concretamente impossibile programmare il riposo, può integrare una causa non imputabile al lavoratore che impedisce la perdita del diritto alla monetizzazione.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto sotto forma di violazione di legge o omessa motivazione; tuttavia è denunciabile l’omessa pronuncia su una censura specifica, specie quando il giudice di merito abbia trascurato documenti potenzialmente decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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