Sentenza n. 1647/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di plurime opere edilizie realizzate presso un complesso alberghiero, incluse costruzioni prive di titolo, opere difformi, una tettoia e l’errata ubicazione di una cabina elettrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa alle opere indicate alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H) e L). Ha sostenuto, anzitutto, che gli immobili indicati alle lettere A), B), D) ed E) fossero compresi nella domanda di condono edilizio presentata nel 1986 e che, essendo il procedimento di sanatoria ancora pendente, il Comune non potesse ordinarne la demolizione, in violazione degli artt. 38 e 44 della l. 47/1985. Ha dedotto, inoltre, che le opere F) e G), consistenti rispettivamente in muretti in cemento armato ai bordi dei campi da tennis e nell’ampliamento di una cabina elettrica con corpo aggiunto, costituissero lievi difformità soggette a SCIA e non a demolizione. Quanto alla tettoia H), ha sostenuto che essa fosse regolarizzabile. In relazione alla contestazione L), ha affermato che il Comune intendesse far valere l’inadempimento di una convenzione urbanistica del 1974, ormai prescritto, e che la cabina elettrica fosse assistita da titolo edilizio. Ha infine dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione sull’oggetto della domanda di condono e sulla datazione degli abusi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle opere A), B), D) ed E), ha escluso che fossero comprese nella domanda di condono. La dichiarazione allegata all’istanza descriveva soltanto un fabbricato alberghiero, richiamando genericamente i suoi “relativi accessori e pertinenze”; tale formula, per la sua indeterminatezza, non consentiva di individuare alcuna opera specifica. Il giudice ha richiamato l’art. 35, comma 3, l. 47/1985, che impone di allegare alla domanda una descrizione delle opere e una dichiarazione corredata da documentazione fotografica, rilevando che tali elementi non risultavano prodotti. L’onere di dimostrare l’inclusione degli abusi nella domanda gravava sul ricorrente, che non lo ha assolto; anche la verificazione non ha individuato documenti idonei a chiarire la portata della generica indicazione. Il successivo deposito, avvenuto durante il giudizio, di un atto integrativo non poteva ampliare retroattivamente l’oggetto della domanda di condono, anche perché le opere risultavano successivamente ampliate. Quanto alle opere F) e G), il ricorrente non ha dimostrato che le difformità fossero di consistenza tale da non integrare variazioni essenziali ai sensi dell’art. 12 l.r. 16/2016; pertanto non è stata provata la sottoposizione al regime della SCIA. Quanto alla voce L), l’ordinanza non mirava a ottenere l’adempimento della convenzione del 1974, ma contestava l’errata ubicazione della cabina elettrica rispetto all’area destinata a parcheggio pubblico; su tale profilo il ricorrente non aveva formulato specifiche deduzioni. La mera astratta possibilità di regolarizzare la tettoia H) non impediva l’adozione dell’ordine di demolizione. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata respinta ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, poiché, anche in presenza di un apporto partecipativo, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, l. 47/1985
alla domanda di condono debbano essere allegati anche una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria e un’apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi
La domanda di condono deve individuare in modo sufficientemente determinato le opere oggetto di sanatoria; una generica menzione di accessori e pertinenze non consente di ricomprendere manufatti non specificamente descritti.
art. 1 l.r. 37/1985
Rende applicabile nel territorio siciliano la disciplina dell’art. 35, comma 3, l. 47/1985 sulla documentazione necessaria per la domanda di condono.
art. 12 l.r. 16/2016
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le difformità delle opere F) e G) non integrassero variazioni essenziali; in mancanza di tale prova non può essere riconosciuto il regime edilizio più favorevole della SCIA.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio non determina l’annullamento quando, per la natura vincolata o comunque necessitata dell’esito, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2697 c.c.
Grava sul ricorrente l’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, compresa l’inclusione delle opere contestate nell’istanza di condono.
Massime di principio
- Una domanda di condono edilizio deve individuare le opere oggetto di sanatoria con contenuto sufficientemente determinato, mediante la descrizione richiesta dalla legge e la relativa documentazione; il generico riferimento ad “accessori e pertinenze” non è idoneo a ricomprendere manufatti non specificamente individuati.
- L’oggetto della domanda di condono non può essere ampliato successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge, né mediante integrazioni presentate durante il giudizio, soprattutto quando esse includano opere realizzate o modificate in epoca successiva.
- Chi invoca la pendenza di una domanda di condono per paralizzare un ordine di demolizione deve provare che le specifiche opere oggetto dell’ordinanza siano comprese nell’istanza di sanatoria; l’onere non può essere trasferito sull’amministrazione mediante una richiesta generica di verificazione o consulenza.
- La qualificazione di opere edilizie come lievi difformità soggette a SCIA richiede la dimostrazione concreta che esse non integrino variazioni essenziali o interventi incidenti significativamente sull’assetto urbanistico; in mancanza, l’ordine demolitorio non può essere censurato sulla base di una deduzione generica.
- La mera astratta possibilità di regolarizzazione di un abuso edilizio non rende illegittimo l’ordine di demolizione, in assenza di una concreta procedura di sanatoria idonea a incidere sull’esercizio del potere repressivo.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordine repressivo quando il ricorrente non dimostri che una partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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