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Sentenza

Sentenza n. 5343/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 811/2025 del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli nord, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202507151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 811/2025 del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, dichiarata passata in giudicato, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva eseguito la condanna al pagamento di 2.500 euro tramite carta elettronica del docente, oltre interessi e spese. Ha chiesto di ordinare l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del difensore, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare l’ufficio il cui responsabile viene nominato commissario ad acta, con facoltà di delegare un funzionario della stessa amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, in assenza di elementi ostativi forniti dall’amministrazione inadempiente, il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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